Indennità sostitutiva della reintegrazione ed estinzione del rapporto di lavoro
08 Giugno 2020
Il caso. Un lavoratore adiva il Tribunale territorialmente competente per ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro; il Tribunale, dichiarata la inefficacia del licenziamento, ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società al risarcimento del danno.
In particolare, il lavoratore dichiarava di avere esercitato l'opzione di cui alla l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, chiedendo il pagamento della indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto in sostituzione della reintegrazione; e il risarcimento del danno andava quantificato dalla data del licenziamento fino alla data di cessazione del rapporto, dal momento che era quella la data in cui il rapporto poteva dirsi cessato.
Indennità sostitutiva della reintegrazione ed estinzione del rapporto di lavoro. Sul punto, i Supremi Giudici ribadiscono che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta “tutela reale”, opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e «senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo». A ciò consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, salva la prova da parte del lavoratore, di un danno ulteriore.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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