Richiesta del condomino di visionare i documenti contabili a ridosso dell'assemblea
11 Giugno 2020
A seguito di avviso di convocazione per l'assemblea condominiale del giorno 5 marzo, inviata con raccomandata semplice dall'Amministratore il giorno 22 febbraio, il condomino ha chiesto di visionare i documenti condominiali con lettera del 3 marzo. In tale situazione, secondo l'Amministratore, i tempi della richiesta non permettevano la visione dei documenti contabili prima dell'assemblea; secondo tale ragionamento, l'accoglimento della richiesta medesima avrebbe di certo ostacolato l'attività di amministrazione comportando il rinvio dell'assemblea stessa. Dunque, per tali motivi, l'Amministratore non aveva permesso la visione in quanto, a suo dire, sarebbe stato opportuno che il condomino avesse formulato per tempo detta richiesta e non avesse aspettato la convocazione dell'assemblea per consultare i documenti. È lecito il comportamento dell'Amministratore? In tal caso, il condomino può impugnare la relativa delibera?
In argomento, per quello che interessa la soluzione del quesito in oggetto, si osserva che al momento dell'accettazione dell'incarico e ad ogni suo rinnovo l'Amministratore deve indicare: il luogo in cui si trovano i registri; i giorni e le ore in cui ogni interessato può prendere visione. Sul punto, l'art. 1130-bis c.c. prevede che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese. In tema, in giurisprudenza di legittimità, è stato evidenziato il principio per cui ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'Amministratore del Condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (non soltanto, dunque, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza dovere specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il Condominio , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210). A tale diritto corrisponde, peraltro, l'obbligo dell'Amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che ne consenta l'esercizio, informandone i condomini (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2014, n. 19799). Premesso quanto innanzi esposto, in risposta al quesito in esame, si ritiene che l'Amministratore non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, avendo trascurato la contestuale affermazione secondo cui il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e, che, a tale diritto corrisponde l'onere dell'Amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati. Dunque, senz'altro, il condomino può impugnare la delibera. In tal caso, a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'Amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio , ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente (Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4445). In conclusione, la richiesta del condomino a ridosso dell'assemblea non costituisce motivo di ostacolo alla visione dei documenti contabili. |