Art. 700 c.p.c. e dispositivi di tutela individuale per i riders

12 Giugno 2020

Sebbene il rapporto sia stato qualificato come una collaborazione, il rider può agire ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere, a spese della controparte, i dispositivi di tutela individuale necessari per svolgere la propria attività durante l'attuale periodo di emergenza epidemiologica?

Sebbene il rapporto sia stato qualificato come una collaborazione, il rider può agire ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere, a spese della controparte, i dispositivi di tutela individuale necessari per svolgere la propria attività durante l'attuale periodo di emergenza epidemiologica?

La Corte di cassazione, con la ormai nota sentenza n. 1633 del 2020, ha chiarito che, sebbene dal 25 giugno 2015 sia possibile stipulare solo contratti co.co.co. (art. 409, n. 3, c.p.c.), al fine di prevenire eventuali abusi dello strumento negoziale de quo, il leglislatore ha previsto l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato per quelle forme di collaborazione ove l'attività lavorativa sia non solo continuativa e prevalentemente personale, ma venga esercitata con l'ingerenza funzionale del committente, sicché le modalità di esecuzione – anche ma non solo in relazione al tempo ed al luogo – risultino de facto etero-organizzate.

Pertanto, la valorizzazione ex lege di tali elementi indicativi della subordinazione consentono al giudice, che ne accerti l'esistenza- anche in concorrenza con altri - di applicare la disciplina relativa. Nel caso dei riders si è precisato che l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto (ossia la mera facoltà dello stesso di obbligarsi alla prestazione), non incide sull'accertata etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto. Ne consegue che la piattaforma (datore) deve fornire ai riders, di cui si avvale per la consegna di pasti a domicilio, i DIP contro il rischio di contagio da Covid-19 (ad es. mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti, etc.) i quali sono da ritenere attualmente indispensabili ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il pregiudizio scaturente dal difetto di tali dispositivi di protezione può integrare il presupposto necessario ex art. 700 c.p.c. del periculum imminente ed irreparabile.

Cfr.: Tribunale Firenze, sez. lav., decr. 5 maggio 2020, n. 2418; Federica Puglisi, Dispositivi di tutela per i riders al tempo della pandemia, Tribunale Bologna, sez. lav., 14 aprile 2020, n. 2529.

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