Naspi e divieto di licenziamento al tempo del Covid: l'erogazione è con riserva di ripetizione

12 Giugno 2020

Se il lavoratore è licenziato durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento posto dal Decreto n. 18 del 2020, può richiedere comunque la Naspi?La questione richiede un chiarimento preliminare. È necessario, infatti, distinguere tra due ipotesi...

Se il lavoratore è licenziato durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento posto dal Decreto n. 18 del 2020, può richiedere comunque la Naspi?

La questione richiede un chiarimento preliminare. È necessario, infatti, distinguere tra due ipotesi: quella in cui la comunicazione del licenziamento sia pervenuta al dipendente prima del 17 marzo 2020, e quella in cui ciò si sia verificato successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020. Nel primo caso il recesso produrrà i suoi effetti, anche se il periodo di preavviso terminerà durante il periodo di divieto. Diversamente il licenziamento dovrebbe ritenersi nullo, e non solo inefficace, con operatività della tutela reale (art. 18, comma 1, st. lav., art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015).

Qualora, nonostante il divieto legale, il datore abbia comunque proceduto al licenziamento del lavoratore, quest'ultimo potrà presentare domanda per l'indennità Naspi. Come chiarito dall'INPS, infatti, - ed in seguito ad una nota del Ministero del lavoro del 26 maggio 2020 - tale prestazione è riconosciuta per i casi di involontaria perdita dell'occupazione da parte del richiedente, non rilevando la nullità o meno del licenziamento. L'erogazione a favore dei lavoratori licenziati, tuttavia, sarà effettuata con riserva di ripetizione da parte dell'Istituto, tenuto conto della concreta possibilità di reintegra del dipendente a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché dell'operatività del comma 1-bis dell'art. 46, d.l. n. 18 del 2020 (comma introdotto con il c.d. Decreto Rilancio).

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