Scissione in attuazione di un concordato: non si applica la responsabilità solidale delle società
18 Giugno 2020
L'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ai sensi del quale ciascuna società coinvolta nella scissione è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, non si applica nel caso in cui la scissone rappresenti la modalità realizzativa di un concordato preventivo. Il piano concordatario che preveda, per la sua attuazione, l'esecuzione di una operazione di scissione, può legittimamente determinare quale delle società coinvolte nella scissione sia tenuta - in via esclusiva - a provvedere al soddisfacimento di una data classe di creditori. non è applicabile alle scissioni parziali eseguite in esecuzione di un concordato preventivo. Una volta che il concordato venga risolto, tuttavia, deve ritenersi nuovamente applicabile la regola generale della solidarietà tra le società interessate dalla scissione di cui all'ultimo comma dell'art. 2506-quater c.c. |