La crisi aziendale non può derogare l'art. 2112 c.c.
22 Giugno 2020
Crisi aziendale e trasferimento d'azienda: l'accordo sindacale di cui al comma 4-bis dell'art. 47,l. n. 428 del 1990, può disporre in senso limitativo del diritto al trasferimento dei rapporti di lavoro?
In base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47,l. n.428 del 1990, in caso di trasferimento di imprese, o parti di esse, il cui cedente sia stato dichiarato fallito o rispetto al quale sia comunque in atto una procedura concorsuale liquidativa, per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario sono escluse le tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo sindacale preveda condizioni di miglior favore.
Diversamente, il comma 4-bis del medesimo articolo (introdotto con la l. n.166 del 2009 ed afferente procedure dirette alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale interessata) prevede espressamente l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo (sindacale)" non potrebbe avere un significato sostanzialmente equivalente a quello del comma successivo.
Nelle ipotesi indicate dall'art. 47, comma 4-bis, l. n.428 del 1990, pertanto, gli accordi potranno incidere sulle "condizioni di lavoro", ma non anche disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento dell'azienda, non essendo rinvenibili espressioni che consentano di affermare la possibilità di una limitazione della vicenda traslativa solo ad alcuni dipendenti. Tale interpretazione risulta conforme con l'orientamento espresso dalla Corte di Lussemburgo in ordine all'art. 5, par. 1, direttiva n. 2001/23/CE.
Cfr. Cass., sez. lav., 1° giugno 2020, n. 10415 e Corte giust. UE 16 maggio 2019 causa C-509/17. |