Lavoratori senza diritto alla NASPI: indennità di mobilità in deroga
23 Giugno 2020
Il decreto Rilancio, intervenendo a modifica di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 251 e 253, l. n. 145 del 2018), prevede che ai lavoratori che:
Ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, da comunicare al ministero del Lavoro e all'ANPAL.
Il trattamento di mobilità in deroga, concesso con apposito decreto dalle Regioni, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS, spetta a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell'anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
In caso di rapporti di lavoro cessati nell'anno 2017, la stima dell'importo medio mensile dell'indennità è pari a € 2.011,37, mentre per l'anno 2018 è pari a € 2.031,16. Entrambi gli importi sono comprensivi di copertura figurativa e ANF.
I decreti regionali/provinciali, da trasmettere all'INPS esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”) utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”, devono indicare il riferimento normativo (art. 1, comma 251, l. n. 145 del 2018) e gli estremi della PEC con la quale l'Istituto ha comunicato la sostenibilità finanziaria.
Il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga.
(Fonte: mementopiù.it) |