Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma verbale: la registrazione non sana il vizio di forma
24 Giugno 2020
Il fatto. Due coniugi, a fronte dello sfratto per morosità che gli era stato intimato in relazione ad un immobile ad uso abitativo, proponevano opposizione affermando di aver registrato il contratto di locazione stipulato verbalmente e di aver versato il canone ai sensi dell'art. 3, comma 8, d.lgs. n. 23/2011. Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto per carenza di forma e condannava i coniugi al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni. Anche la Corte d'Appello rigettava il gravame proposto dai ricorrenti e riteneva infondato l'assunto per cui la registrazione del contratto aveva sanato la nullità per vizio di forma, anche alla luce del fatto che l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della sopradetta norma abbia natura retroattiva, eliminando la norma illegittima con effetto ex tunc. Efficacia retroattiva. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo di ricorso, rileva che l'avvenuta registrazione del contratto verbale non è idonea a costituire limite alla naturale efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla Corte Cost. n. 50/2014, poiché l'effetto di consolidamento del contratto di locazione che i ricorrenti vorrebbero far conseguire alla registrazione, risulta travolto ex tunc per effetto di tale pronuncia, che ha negato legittimità al meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge (si veda Cass. n. 23637/2019). |