Inabili totali al lavoro: per la Consulta 285, 66 euro mensili non bastano
26 Giugno 2020
La Corte Costituzionale ha affermato che 285,66 euro mensili non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita delle persone totalmente inabili al lavoro, con conseguente violazione del diritto al mantenimento di cui all'art. 38 della Costituzione. L'Ufficio stampa della Corte Costituzionale, a seguito della camera di consiglio svoltasi il 23 giugno 2020 ed in attesa del deposito della sentenza, ha reso noto che la Corte chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'articolo 12, primo comma, della legge 30 marzo 1972, n. 118 e dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernete “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha esplicitamente affermato che l'importo di € 285,66 previsto per la pensione di inabilità deve ritenersi manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro “i mezzi necessari per vivere” ponendosi in contrasto con il diritto sancito dall'art 38 della Costituzione secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”. Per tali motivi il Giudice delle Leggi ha disposto che l'incremento della pensione di inabilità previsto dall'articolo 38, quarto comma, della legge n. 448 del 2001, fino ad € 516,46 debba essere assicurato agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età come attualmente previsto. Ne deriva che, per il futuro, l'incremento citato dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
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