L'atto di querela dei condomini in caso di appropriazione indebita dell'amministratore

Redazione scientifica
29 Giugno 2020

Per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini così da conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto per un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune.

La vicenda. L'imputato, ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e continuata in danno di un codominio, essendosi appropriato, in qualità di amministratore condominiale, di un ingente somma di denaro, ricorre in Cassazione, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione degli art. 120 c.p. e art. 337 c.p.p. in riferimento alla condizione di procedibilità in particolare, questi sostiene che, il procedimento era nato da una denuncia-querela, come risulta dall'atto sottoscritto dai condomini, ma osserva che tale atto non può equivalere ad una rituale querela (condizione necessaria per procedere in caso di reato di appropriazione indebita), mancando una delibera assembleare espressione della volontà di tutti i condomini (infatti l'atto era stato sottoscritto da un numero tale di condomini da non esprimerne la maggioranza).

L'atto di denuncia-querela. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini così da conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto per un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune.
E, nel caso in esame, l'atto di denuncia-querela risulta depositato da un soggetto a tal fine delegato, trattandosi, dunque, di un atto che non può consentire la perseguibilità del delitto di appropriazione indebita, quand'anche aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p.
Ritiene, infine, il Collegio che il caso di specie esuli dalla ipotesi contemplate dall'art. 12, d.lgs. n. 36/2018, il quale prevede che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa è venuta a conoscenza in precedenza del fatto di reato; se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata. Se la querela non venga presentata nel termine di legge, il processo dovrà essere definito con sentenza di non doversi procedere per difetto di necessaria condizione di procedibilità dell'azione penale.
Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che non solo il fatto ma anche la sua rilevanza penale fossero stati pienamente conosciuti dalle persone offese, ossia dai condomini, tanto che la querela era stata proposta. E le conseguenze della irritualità della querela dovevano restare a carico della persona offesa.
Sulla base di tutte queste considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

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