L'istituto del gratuito patrocinio va letto alla luce del sostanziale principio costituzionale di uguaglianza
01 Luglio 2020
Il caso. Nel caso in esame il difensore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio aveva depositato istanza per liquidazione delle proprie spettanze che era stata rigettata dal Tribunale. A dire del Magistrato non era liquidabile alcuna somma posto che “per la domanda di ammissione al passivo non è richiesto il patrocinio legale”. Per converso il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'opposizione, accoglieva l'istanza di liquidazione condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite. La controversia è, poi, giunta all'attenzione del Supremo Collegio.
La tesi del Ministero. A dire del ricorrente le spettanze del legale non possono gravare sull'erario in quanto, nel procedimento di ammissione al passivo, la difesa tecnica non è necessaria ma la parte può agire personalmente senza l'ausilio di un avvocato. Ciò in linea con il principio dell'istituto del gratuito patrocinio ovverosia garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale per la difesa dei propri diritti.
La posizione della Corte. La Corte ha ribadito, ancora una volta, che ai sensi degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento, inclusi quelli di volontaria giurisdizione, anche qualora non sia prevista come obbligatoria la presenza tecnica di un difensore. D'altronde l'istituto vuole garantire ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale anche nell'ipotesi in cui la difesa tecnica non sia obbligatoria e la parte non abbiente ritenga opportuno rivolgersi a un legale.
La lettura costituzionale dell'istituto. Il Collegio, nella pronuncia in esame, ha ritenuto opportuno formulare una ulteriore precisazione. Il tema dell'accessibilità alla tutela giurisdizionale, pur quando non vi sia l'obbligatorietà della difesa tecnica, va assicurato non alla stregua del formale parametro egalitario di cui all'art. 3, secondo comma, della Carta fondamentale ma alla stregua di quello sostanziale di cui al secondo comma del citato articolo avendo lo Stato l'obbligo di rimuovere ogni disparità di partenza. Ne consegue che il cittadino non abbiente, come quello abbiente, ha il diritto di rivolgersi a un legale ove lo ritenga solamente opportuno e non ne sia obbligato.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |