Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10848/20, depositata l'8 giugno.
Il Tribunale di Milano confermava la decisione del Giudice di Pace di rigetto dell'impugnazione di una delibera assembleare con cui il Condominio convenuto aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi. Secondo i Giudici di merito si trattava di parti integranti della facciata dell'edificio che concorrono nel loro insieme alla conformazione del decoro architettonico dello stesso, con conseguente qualificazione di parti comuni.
Il condomino soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel considerare parti comuni le ringhiere e i divisori dei balconi in quanto essi non costituiscono elementi decorativi dell'edificio.
La doglianza non merita accoglimento in quanto la pronuncia impugnata si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né destinati all'uso o al servizio di esso. I rivestimenti dei balconi invece devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l'edificio quali elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata che contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Civ. n. 30071/2017; Cass. Civ. n. 6624/2012).
L'accertamento condotto dal giudice di merito sul piano fattuale sottolinea che le ringhiere, costituendo il parapetto del fronte dei balconi, ed i divisori erano ben visibili all'esterno, disposti simmetricamente ed omogenei per dimensione, forma geometrica e materiale assolvendo dunque alla funzione di rendere gradevole l'estetica dell'edificio. Si tratta peraltro di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it