Il condomino ha diritto di prendere visione dei documenti, ma con buonafede e senza ostacolare il lavoro dell'amministratore

Edoardo Valentino
07 Luglio 2020

Ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all'amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l'attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10844/20, depositata l'8 giugno.

Due condomini impugnavano una delibera assembleare con la quale il condominio aveva approvato il rendiconto relativo alla precedente annualità. Tale impugnazione era motivata dalla presunta mancata presa visione dei documenti contabili del condominio da parte dei condomini per colpa dell'amministratore. Alla richiesta di visionare la documentazione da parte dei condomini l'amministratore aveva risposto positivamente, fissando un appuntamento con gli stessi presso il proprio studio al fine di consentire l'attività ai comproprietari. Tale appuntamento, tuttavia, era stato rinviato a mezzo telegramma dall'amministratore, il quale aveva comunicato di avere avuto seri problemi di salute e aveva rinviato l'appuntamento a data da destinarsi. I condomini, a seguito della cancellazione dell'appuntamento citato, non si erano più attivati per fissare un nuovo incontro e – parimenti – avevano omesso di partecipare alla successiva assemblea e avevano invece optato per l'impugnazione della deliberazione relativa al rendiconto di cui sopra.
Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, avevano entrambi rigettato le argomentazioni mosse dai comproprietari e dichiarato valida la deliberazione assembleare impugnata. Ai condomini soccombenti, quindi, non restava che agire in sede di Cassazione.

I condomini soccombenti, come anticipato, impugnavano la decisione della Corte d'appello con ricorso in Cassazione.

I ricorrenti, in buona sostanza, censuravano la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva riconosciuto l'invalidità della delibera impugnata a causa della condotta inadempiente dell'amministratore di condominio. Se ogni condomino ha il diritto di prendere visione dei documenti – postulavano i ricorrenti – il comportamento dell'amministratore che non aveva consentito loro di verificare la contabilità condominiale prima di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto era inadempiente e l'assemblea doveva considerarsi nulla.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte rigettava il ricorso dei proprietari.

Nel caso in questione, infatti, l'amministratore aveva offerto la possibilità ai condomini di prendere visione della contabilità condominiale, fissando appuntamento presso il suo studio. A causa di una giustificata e documentata emergenza sanitaria, poi, tale appuntamento era stato rinviato, ma i condomini non avevano mai provveduto a domandare un nuovo incontro. Essi, poi, non avevano partecipato all'assemblea, spazio deputato alla verifica dell'attività dell'amministratore e nella quale i condomini avrebbero potuto domandare i documenti, richiedere un rinvio o esprimere il proprio voto contrario all'approvazione dei rendiconti.

Tale inerzia era stata valutata dalla Cassazione come una violazione del principio generale di buona fede, che deve orientare l'attività del condomino che intenda prendere visione della documentazione condominiale.
Secondo la Corte, difatti, è noto principio giurisprudenziale che ogni condomino abbia la facoltà di domandare all'amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza avere l'onere di giustificare la propria richiesta. Tale diritto, tuttavia, non è incondizionato, in quanto non deve «risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza» (si veda sul punto Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. II, 26 agosto 1998, n. 8460).
La sentenza in commento, quindi, sanciva la violazione dei doveri di buonafede da parte di condomini, i quali avrebbero potuto domandare un altro appuntamento all'amministratore prima della assemblea di approvazione del rendiconto o, quanto meno, partecipare alla stessa e muovere le loro rimostranze.
All'esito del giudizio, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso e condannava i condomini alla refusione delle spese di lite del condominio resistente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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