Il condomino ha diritto di prendere visione dei documenti, ma con buonafede e senza ostacolare il lavoro dell'amministratore
07 Luglio 2020
Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10844/20, depositata l'8 giugno.
Due condomini impugnavano una delibera assembleare con la quale il condominio aveva approvato il rendiconto relativo alla precedente annualità. Tale impugnazione era motivata dalla presunta mancata presa visione dei documenti contabili del condominio da parte dei condomini per colpa dell'amministratore. Alla richiesta di visionare la documentazione da parte dei condomini l'amministratore aveva risposto positivamente, fissando un appuntamento con gli stessi presso il proprio studio al fine di consentire l'attività ai comproprietari. Tale appuntamento, tuttavia, era stato rinviato a mezzo telegramma dall'amministratore, il quale aveva comunicato di avere avuto seri problemi di salute e aveva rinviato l'appuntamento a data da destinarsi. I condomini, a seguito della cancellazione dell'appuntamento citato, non si erano più attivati per fissare un nuovo incontro e – parimenti – avevano omesso di partecipare alla successiva assemblea e avevano invece optato per l'impugnazione della deliberazione relativa al rendiconto di cui sopra. I condomini soccombenti, come anticipato, impugnavano la decisione della Corte d'appello con ricorso in Cassazione. I ricorrenti, in buona sostanza, censuravano la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva riconosciuto l'invalidità della delibera impugnata a causa della condotta inadempiente dell'amministratore di condominio. Se ogni condomino ha il diritto di prendere visione dei documenti – postulavano i ricorrenti – il comportamento dell'amministratore che non aveva consentito loro di verificare la contabilità condominiale prima di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto era inadempiente e l'assemblea doveva considerarsi nulla. Nel caso in questione, infatti, l'amministratore aveva offerto la possibilità ai condomini di prendere visione della contabilità condominiale, fissando appuntamento presso il suo studio. A causa di una giustificata e documentata emergenza sanitaria, poi, tale appuntamento era stato rinviato, ma i condomini non avevano mai provveduto a domandare un nuovo incontro. Essi, poi, non avevano partecipato all'assemblea, spazio deputato alla verifica dell'attività dell'amministratore e nella quale i condomini avrebbero potuto domandare i documenti, richiedere un rinvio o esprimere il proprio voto contrario all'approvazione dei rendiconti. Tale inerzia era stata valutata dalla Cassazione come una violazione del principio generale di buona fede, che deve orientare l'attività del condomino che intenda prendere visione della documentazione condominiale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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