L'interesse ad accertare l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios

Giusi Ianni
08 Luglio 2020

La Suprema Corte è intervenuta in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire per accertare incidenter tantum l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios e le ripercussioni in punto di competenza.
Massima

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., può dedursi in giudizio l'interesse ad accertare l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios (cioè fra una sola delle parti ed un terzo o più terzi), anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga dall'attore prospettato come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia, poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto e ciò anche se anche essa sia formalmente formulata, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto.

Il caso

La T.A.G. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, la B.T.A. s.r.l. chiedendo che fosse incidentalmente accertata la risoluzione di un atto di cessione di quote intercorso fra la stessa T.A.G. s.r.l., cedente, e altra società, cessionaria rimasta estranea al giudizio, P.I. s.r.l., avente ad oggetto le quote della società convenuta, poiché, secondo l'attrice, da tale risoluzione sarebbe derivata la risoluzione dell'impegno da essa assunto a rilasciare in favore della B.T.A. s.r.l. un complesso immobiliare, asseritamente connesso all'atto di cessione di quote.

In particolare, la T.A.G s.r.l. rassegnava due gruppi di conclusioni, aventi ad oggetto, rispettivamente, la risoluzione dell'impegno al rilascio sottoscritta da essa attrice con BTA s.r.l., in esecuzione del precedente contratto di cessione di quote con PI s.r.l. di cui si domandava l'accertamento dell'intervenuta risoluzione in via incidentale, con conseguente riconoscimento del diritto della T.A.G. s.r.l. ad occupare i beni oggetto dell'impegno al rilascio e l'accertamento dell'esistenza del diritto di subconcessione sui medesimi beni in forza di subconcessione demaniale.

La B.T.A. s.r.l. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa e, quindi, in difetto della vis actractiva distrettuale, del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Como, nel cui circondario ricadeva l'immobile controverso. Contestava, altresì, la legittimazione attiva della T.A.G. s.r.l. un ordine alle domande formulate e, nel merito, ne prospettava l'infondatezza.

Con ordinanza pubblicata il 19 luglio 2018, il Tribunale di Milano riteneva la propria competenza in relazione al primo gruppo di conclusioni dell'attrice (e, in particolare, rispetto alla domanda afferente la cessione di quote della BTA s.r.l. dalla T.A.G s.r.l. alla P.I. s.r.l., ritenuta inquadrabile nel disposto dell'art. 3, comma 2, lettera b del d.lgs. n. 168/2003, e quindi suscettibile di attrarre nella competenza della sezione specializzata anche le altre sub-domande, ritenute tra loro connesse). Quanto al secondo gruppo di conclusioni, invece, la sezione specializzata escludeva l'esistenza di elementi di connessione con le restanti domande e, di conseguenza si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Como, individuato ai sensi dell'art. 21 c.p.c. in relazione all'oggetto della controversia.

La questione

L'ordinanza era fatta oggetto di due separati ricorsi per regolamento di competenza, l'uno proposto dalla convenuta B.T.A. s.r.l. e l'altro dall'attrice T.A.G, s.r.l. In particolare, la T.A.G s.r.l. chiedeva che il Tribunale di Milano fosse dichiarato competente per tutte le domande, mentre la B.T.A. s.r.l. chiedeva che il Tribunale di Milano fosse dichiarato incompetente anche per le domande di cui al primo gruppo di conclusioni, a favore del Tribunale di Como. La Suprema Corte accoglieva il ricorso di BTA s.r.l., dichiarando la competenza del Tribunale di Como per tutte le domande ritenute connesse.

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso della T.A.G. s.r.l. faceva leva sull'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, nel testo sostituito dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), ai sensi del quale le sezioni specializzate sono competenti anche per le cause e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 3. Essendoci, quindi, connessione tra le domande per le quali era stata affermata la competenza del Tribunale di Como e quelle riconosciute di competenza del Tribunale per le imprese di Milano, l'intero cumulo processuale doveva essere mantenuto dinanzi a quest'ultimo. La B.T.A. s.r.l., invece, contestava la competenza del Tribunale di Milano anche in ordine alle domande da quest'ultimo trattenute, escludendo la riconducibilità delle stesse alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di imprese.

Per dirimere la controversia, la Suprema Corte riteneva di prendere le mosse dall'unica domanda suscettibile di fondare la competenza della sezione specializzata in materia di imprese (la cui vis actractiva avrebbe, poi, coinvolto eventuali domande connesse), vale a dire l'accertamento o dichiarazione della risoluzione di diritto dell'atto di cessione di quote della BTA s.r.l. dalla T.A. alla P.I. s.r.l.

Tale domanda, tuttavia, non implicava l'accertamento diretto dell'efficacia del contratto di cessione di quote e, quindi, dell'effettivo trasferimento di partecipazioni sociali o dei diritti inerenti, avendo richiesto la T.A.G. s.r.l., al di là delle espressioni usate, un accertamento meramente incidentale, di un fatto storico destinato a produrre effetti riflessi sull'unico negozio giuridico davvero in discussione, vale a dire l'impegno a rilasciare un complesso immobiliare, assunto da T.A.G. s.r.l. nei confronti di B.T.A. s.r.l. La natura incidentale e senza efficacia di giudicato dell'accertamento richiesto permetteva di superare anche eventuali problemi di integrità del contraddittorio, non essendo stata la P.I, s.r.l. evocata nel giudizio. Trattandosi, quindi, di accertamento meramente incidentale, da un lato veniva esclusa la necessità di partecipazione al giudizio della PI s.r.l. – non essendosi in presenza di una domanda destinata a regolare con effetti di giudicato il relativo rapporto negoziale, dall'altro – e tuttavia – si riconosceva l'interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 c.p.c., all'accertamento, costituendo il rapporto contrattuale intercorrente inter alios fatto costitutivo della domanda proposta. Proprio, però, la natura incidentale dell'accertamento richiesto, rendeva la domanda, ad avviso della Suprema Corte, non suscettibile di incidere sulla competenza per materia o territorio del giudice adito, non essendo, appunto, volta a regolare gli effetti e il modo di essere del rapporto negoziale (inter alios) con effetto di giudicato (anche in ragione dell'incompletezza del rapporto processuale, non essendo stata evocata in giudizio una delle parti del negozio medesimo).

Veniva, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

«Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., può dedursi in giudizio l'interesse ad accertare l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios (cioè fra una sola delle parti ed un terzo o più terzi), anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga dall'attore prospettato come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia, poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto e ciò anche se anche essa sia formalmente formulata, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto».

In applicazione di tale principio, veniva esclusa la competenza del Tribunale di Milano in ordine all'accertamento incidentale dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso fra la T.A.G. s.r.l. e la P.I. s.r.l., con conseguente venir meno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003.

Osservazioni

La pronuncia in commento appare di particolare rilievo nella parte in cui si occupa della possibilità di proposizione in giudizio di domande finalizzate ad accertamenti di natura meramente incidentale (anche coinvolgenti parti estranee al rapporto processuale) e dei riflessi in punto di competenza dell'autorità giudiziaria adita. In generale, dall'art. 34 c.p.c. si ricava che il giudice, al fine di decidere la controversia intorno ad una situazione soggettiva demandata alla sua cognizione, ha il potere di esaminare e risolvere ogni questione dalla quale dipenda la decisione della causa, con effetti limitati al giudizio in corso e senza efficacia di cosa giudicata, salvo che la volontà di legge o una domanda di parte impongano il medesimo accertamento con efficacia di giudicato. Tale potere di cognizione incidenter tantum si estende alle cd. questioni pregiudiziali di merito, intese come questioni che il giudice deve conoscere per accertare la fondatezza della domanda, ma che, in mancanza di domanda di parte o di apposita previsione legale, non possono essere oggetto di accertamento in via principale e che vanno tenute distinte dalle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, nonché dalle semplici questioni di fatto o di diritto, sempre coperte da giudicato se su esse si fonda la decisione. Sempre a contrario dall'art. 34 c.p.c. si ricava che l'accertamento incidentale che sia condotto senza efficacia di giudicato non incide nell'ordinario riparto di competenza (a differenza dell'accertamento da condurre con efficacia di giudicato che impone, invece, la rimessione del processo al giudice superiore ove questi sia competente per materia o valore rispetto alla questione pregiudiziale). La domanda di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. impone, inoltre, l'eventuale integrazione del contraddittorio, a differenza di quanto concerne la cognizione meramente incidentale sul rapporto pregiudiziale, la quale, al contrario, non richiede la necessaria partecipazione di tutti i soggetti legittimati (Cass. civ., sez. III, n. 13145/2017; Cass. civ., sez. II, n. 3474/2008; Cass. civ., sez. II, n. 17027/2006).

Non sempre, tuttavia, è semplice – fuori, evidentemente, dai casi espressamente regolati dalla legge - stabilire se ci si trovi di fronte ad una questione pregiudiziale da risolversi incidenter tantum, ai fini della decisione della controversia, ovvero ad un accertamento incidentale in senso tecnico, da risolversi con efficacia di giudicato. La domanda della parte, infatti, richiesta dall'art. 34 c.p.c. per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, deve risultare in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata; in mancanza di esplicita domanda ex art. 34 c.p.c., la questione pregiudiziale deve essere conosciuta solo incidentalmente dal giudice (Cass. civ., sez. I, n. 13173/2007). La stessa parte, tuttavia, può avere interesse, ex art. 100 c.p.c., a richiedere un accertamento meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, rispetto a questione che ritenga rilevante ai fini della decisione delle domande proposte, ma rispetto alla quale non invochi una decisione destinata a spiegare gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. Ciò rende particolarmente pregnante la corretta interpretazione della domanda da parte del giudice del merito. Depone, in particolare, nel senso della richiesta di un accertamento incidenter tantum, per come ricavabile anche dalla sentenza in commento, a fronte della non inequivoca formulazione delle conclusioni della parte, la mancata evocazione in giudizio di uno soggetti coinvolti dall'accertamento incidentale, da considerarsi, invece, litisconsorte necessario ove si invochi una decisione con autorità di giudicato.

Riferimenti
  • Carratta-Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Torino, 2019, vol. I, pagg. 173 e 293 e ss. e vol. II, pagg. 89 e ss.;
  • Di Marzio F. (diretto da), Codice di Procedura Civile, Milano, 2018, sub art. 34 e nella versione on line su www.dejure.it.