Bando pubblico destinato ai lavoratori disabili disoccupati: non c'è discriminazione

La Redazione
15 Luglio 2020

Non può essere considerato discriminatorio il bando pubblico indetto ex l. n. 68 del 1999 che preveda il requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che all'atto dell'assunzione.

Non può essere considerato discriminatorio il bando pubblico indetto ex l. n. 68 del 1999 che preveda il requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che all'atto dell'assunzione.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14790 del 2020, depositata il 10 luglio.

La questione è giunta dinanzi al ‘Palazzaccio' dopo che la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, aveva dichiarato illegittima l'esclusione del ricorrente da un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di collaboratore amministrativo indetto dall'Azienda Ospedaliera di Benevento ex l. n. 68 del 1999. L'attore infatti, pur essendo risultato vincitore, era stato escluso dall'assunzione per carenza del requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che all'atto dell'assunzione.

Fermo restando che l'azione introdotta dal candidato deve essere qualificata come azione di risarcimento danni per discriminazione ex art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, il Collegio ritiene fondato il ricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera. Richiamato il contesto normativo di riferimento e in particolare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 28 giungo 1958, le regole per le pari opportunità dei disabili adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, nonché la Convenzione per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950 e la giurisprudenza sul tema, la sentenza in oggetto afferma che «non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 l. n. 68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell'assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati».


La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata rideterminando nel merito la decisione e rigettando la domanda originaria.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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