I rimedi contro l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

Giuseppe Lauropoli
20 Luglio 2020

La questione al centro della pronuncia in commento è quella concernente l'individuazione del corretto rimedio da utilizzare contro l'ordinanza di assegnazione resa, all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi, ai sensi dell'art. 548 c.p.c.
Massima

In tema di procedimento di espropriazione di crediti, l'opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall'art. 548, comma 3, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 20, n. 3, della legge n. 228/2012 e modificata dall'art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, del d.l. n. 132/2014, conv., con modif., dalla legge n. 162/2014, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, del d.l. n. 83/2015, conv., con modif., dalla legge n. 132/2015, con la quale vengano contestati l'esistenza, l'entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell'esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con citazione, in ragione della allora vigente previsione normativa di espresso richiamo al primo comma dell'art. 617 c.p.c., salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l'introduzione con ricorso.

Il caso

La situazione che si presentava all'esame dei giudici di legittimità nella pronuncia in commento era la seguente: in una procedura di espropriazione presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Macerata era stata resa, in mancanza di dichiarazione del terzo pignorato, ordinanza di assegnazione per un importo di oltre diciassettemila euro ai danni del terzo pignorato sul presupposto, sancito dall'art. 548 c.p.c., della mancata contestazione del debito di tale terzo nei confronti del debitore esecutato.

Tale ordinanza di assegnazione era stata opposta dal terzo pignorato che si era visto notificare la medesima: in particolare, tale opposizione era stata formalizzata ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., mediante notifica di atto di citazione con il quale si deduceva la irrituale notifica della ordinanza che aveva disposto rinvio a norma dell'art. 548 c.p.c. e si rappresentava come l'effettivo debito della terza pignorata nei confronti dell'esecutato ammontasse, in realtà, a poco più di quattromila euro e non certo al superiore importo oggetto di assegnazione.

Il Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile tale opposizione in quanto formalizzata oltre il termine stabilito dall'art. 617 c.p.c.

Tale pronuncia veniva dunque impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, per vedere dichiarata la tempestiva e rituale proposizione della opposizione agli atti esecutivi.

La questione

La questione al centro della pronuncia in commento è quella concernente l'individuazione del corretto rimedio da utilizzare contro l'ordinanza di assegnazione resa, all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi, ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

Al fine di pervenire alla soluzione di una tale questione e di individuare la disposizione normativa applicabile al caso di specie, la Cassazione ripercorre sinteticamente ma efficacemente le principali modifiche che hanno interessato, nel corso degli ultimi anni, il contenuto dell'art. 548 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di legittimità accolgono il ricorso, infatti, dopo aver ripercorso le diverse modifiche, succedutesi nel tempo, che hanno interessato l'art. 548 c.p.c., ed aver individuato la disposizione applicabile al caso di specie ratione temporis.

In particolare, la Cassazione afferma, nella pronuncia in commento, che essendo stata l'ordinanza di assegnazione resa nel febbraio 2015 l'opposizione contro la stessa non potesse che avvenire nelle forme vigenti anteriormente alla modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c. da parte del d.l. n. 83/2015 (modifica che ha comportato l'espunzione, da tale terzo comma, del riferimento al comma 1 dell'art. 617 c.p.c.), con l'effetto che del tutto correttamente l'opposizione è stata formalizzata mediante notifica di atto di citazione, ulteriormente precisando come, essendo stata tale notifica effettuata esattamente a distanza di venti giorni dalla legale conoscenza della ordinanza di assegnazione opposta, tale opposizione deve ritenersi in definitiva tempestiva, dovendo allora riformarsi la pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale di Macerata.

La soluzione offerta nella pronuncia in commento appare certamente condivisibile.

In effetti l'art. 548 c.p.c. è stato interessato, nel corso degli anni, da diversi interventi normativi che hanno inciso in maniera significativa sul suo contenuto.

Il primo e più rilevante intervento è stato quello apportato per effetto della l. n. 228/2012, che ha completamente riformulato gli artt. 548 e 549 c.p.c., sopprimendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ed introducendo, per l'ipotesi di mancata dichiarazione da parte del terzo pignorato, un meccanismo presuntivo, in forza del quale, in presenza di determinate condizioni, il debito del terzo pignorato (che non abbia reso la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c.) nei confronti del debitore esecutato può ritenersi come non contestato.

L'art. 548 c.p.c., nella formulazione introdotta con la citata l. n. 228/2012, prevedeva che l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione potesse essere impugnata nelle forme dell'art. 617, comma 1, c.p.c. ove il terzo pignorato provasse di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per difetto di notifica oppure per caso fortuito o forza maggiore.

Seguivano ulteriori modifiche al novellato testo dell'art. 548 c.p.c., alcune introdotte per effetto del d.l. n. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) e altre introdotte per effetto del d.l. n. 83/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015).

In particolare, con tale ultimo intervento normativo veniva modificato l'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c., espungendo dal testo dello stesso qualsiasi riferimento al primo comma dell'art. 617 c.p.c., dovendo per l'effetto ritenersi che, a seguito di tale modifica, entrata in vigore il 27 giugno 2015, l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 548 c.p.c. possa essere opposta - dolendosi di non averne avuto conoscenza per irregolare notifica oppure per caso fortuito o forza maggiore - solo mediante ricorso da formalizzarsi a norma del secondo comma dell'art. 617 c.p.c.

Pertanto, deve ritenersi che una ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 548 c.p.c. anteriormente alla entrata in vigore della suddetta modifica apportata dal d.l. n. 83/2015 non potesse che essere opposta nelle forme dell'art. 617, primo comma, mediante notifica di atto di citazione con il quale si chiedesse la revoca della stessa.

Osservazioni

È pur vero, poi, come era stato osservato già in vigenza dell'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate per effetto del d.l. n. 83/2015, che il rimedio costituito dall'opposizione a norma dell'art. 617, comma 1, c.p.c. non esauriva necessariamente tutti i possibili rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 548 c.p.c., essendo stato evidenziato come un tale rimedio si riferisse ad una specifica ipotesi (quella in cui il terzo pignorato non abbia avuto contezza della procedura per una irregolarità nella notifica degli atti, ovvero per caso fortuito o forza maggiore) e restando quindi salva, anche in vigenza di tale più risalente formulazione dell'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c., l'esperibilità di una opposizione a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c. per consentire al terzo pignorato di svolgere doglianze di diverso tipo (affermando, ad esempio, l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione per essere stata la stessa emessa in difetto di una identificazione sufficientemente precisa del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato).

Tuttavia, stando a quanto può evincersi dalla sia pur sintetica esposizione, contenuta nella sentenza in commento, dei motivi posti a base della citazione proposta dinanzi al Tribunale di Macerata a norma dell'art. 617, comma 1, c.p.c., ciò di cui il terzo pignorato si doleva, in via preliminare, era proprio la irregolare notifica della ordinanza di rinvio disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 548 c.p.c., con l'effetto che l'opposizione proposta dinanzi a tale Tribunale doveva reputarsi pienamente rientrante nell'alveo del rimedio previsto dall'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte per effetto del d.l. n. 83/2015.

Concludendo, occorre osservare come l'art. 548 c.p.c., nella formulazione scaturita a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 228/2012, sia una norma che indubbiamente pone diversi problemi e che ha costretto, nell'arco di pochi anni, il legislatore ad effettuare diversi importanti interventi correttivi e che sta più di recente inducendo la giurisprudenza di legittimità a puntualizzare ambito e limiti di applicabilità della disposizione in questione (interessante, a riguardo, la pronuncia, sempre della terza sezione della Cass. civ., n. 17663/2019).

Non a caso, poi, il tema sul quale si focalizza l'attenzione dei giudici di legittimità nella pronuncia in commento è quello dei rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione resa sul presupposto della mancata contestazione del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato: viene infatti in rilievo il provvedimento finale della procedura esecutiva, idoneo ad incidere in modo molto penetrante sulla posizione del terzo pignorato.

Una disposizione, l'art. 548 c.p.c., che indubbiamente ha comportato, nella sua nuova formulazione, degli innegabili vantaggi, tanto con riferimento ad una più celere soddisfazione del creditore procedente quanto, più in generale, con riguardo ad una maggiore economia processuale; ma che, altrettanto innegabilmente, nasconde anche alcune insidie, insite nello stesso principio ispiratore della disposizione in questione, costituito dalla operata equivalenza tra silenzio del terzo pignorato e presunzione di esistenza del debito.

Insidie che il legislatore ha tentato, con le riforme del 2014 e del 2015, di disinnescare, ma che appaiono ancora in grado di far parlare di sé.

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