Se il CCNL prevede la sola sanzione conservativa il giudice del merito è vincolato a tale indicazione
20 Luglio 2020
Nel pubblico impiego privatizzato ove la previsione del CCNL ricolleghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice del merito è vincolato da tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
La vicenda decisa: impugnazione di licenziamento intimato a seguito di condanna penale per calunnia nei riguardi dei superiori. La decorrenza dei termini previsti dall'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001. Un primo motivo di censura proposto riguarda l'intervenuta decadenza dell'ente dall'esercizio dell'azione disciplinare. Sostiene la ricorrente che l'acquisizione della prima notizia di infrazione dovesse farsi decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del comune della archiviazione della denuncia presentata dalla lavoratrice nei confronti dei superiori. La Suprema Corte ritiene infondato il motivo, affermando che per principio di diritto ormai consolidato, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
I comportamenti di rilevanza disciplinare previsti dal CCNL. Altro motivo di ricorso riguarda l'omessa valutazione del comportamento contestato rispetto a quanto contemplato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Si duole la ricorrente che non poteva essere irrogata la sanzione del licenziamento, poiché la condotta contestata (calunnia nei confronti del comandante) era punita, secondo il CCNL, unicamente con una sanzione conservativa. Mentre il licenziamento disciplinare è previsto dall'articolo 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001 per i casi di “reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte …. Ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui” (art. 55-quater, lettera E).
Errata la motivazione della sentenza basata solo su un singolo episodio di calunnia. Ora, nel caso in esame, la corte territoriale ha fondato il proprio giudizio ritenendo integrata la giusta causa di licenziamento in relazione al solo reato di calunnia nei confronti del comandante di polizia municipale, omettendo di estendere la valutazione alla recidiva, riguardante i comportamenti calunniosi nei confronti di altri superiori gerarchici. Ma così facendo il comportamento censurabile rientrava nella previsione del contratto collettivo che prevedeva soltanto una sanzione conservativa.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |