Alcune importanti novità in tema di pignoramento presso terzi presenti nel d.l. n. 34/2020
21 Luglio 2020
Il quadro normativo
Il decreto legge n. 34/2020 (di recente convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020), denominato decreto Rilancio, reca numerose misure in vario modo tese a stabilizzare e rafforzare il sistema economico e a garantire la coesione sociale. Due misure, in particolare, appaiono idonee ad assumere particolare incidenza sulle procedure esecutive di pignoramento presso terzi. Vengono così in rilievo l'art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020 in tema di procedure esecutive nei confronti di enti pubblici riconducibili nell'ambito del sistema sanitario nazionale, e l'art. 152, comma 1,d.l. n. 34/2020 in tema di procedure esecutive avviate dagli agenti della riscossione che abbiano pignorato somme spettanti a titolo di stipendio o pensione. È utile innanzi tutto prendere le mosse dal dato normativo. Il comma 4 dell'art. 117d.l. n. 34/2020 è una disposizione finalizzata, per espressa previsione normativa, a garantire la tenuta del sistema sanitario nazionale, messo duramente alla prova dalla attuale emergenza legata al Coronavirus. La norma in questione parrebbe sancire una sostanziale improcedibilità delle esecuzioni intraprese nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale: tanto di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della norma in questione, quanto di quelle che dovessero iniziare in vigenza di tale disposizione, con l'unica precisazione che una tale disposizione è destinata ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. Indubbiamente la norma in questione merita una particolare attenzione, attesa la sua attitudine ad incidere in maniera radicale sulla possibilità per i creditori degli enti del servizio sanitario di soddisfare in sede esecutiva i propri crediti. Meno problematica parrebbe invece la disposizione contenuta al primo comma dell'art. 152 d.l. n. 34/2020. La disposizione in questione, nella formulazione scaturita a seguito della conversione in legge, pare finalizzata a tutelare l'integrità dei redditi, siano essi derivanti da lavoro o da pensione, dei contribuenti esposti a procedure esecutive introdotte dall'agente della riscossione (o da soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b,d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, abilitati alla riscossione delle entrate degli enti locali). Una previsione normativa, quella contenuta al primo comma dell'art. 152d.l. n. 34/2020, che più che introdurre una vera e propria causa di improcedibilità di queste esecuzioni, parrebbe recare una temporanea paralisi degli obblighi di accantonamento derivanti, per il terzo pignorato, dalla notifica dell'atto di pignoramento. Ma andiamo ora ad esaminare un po' più approfonditamente le due disposizioni in questione, con la necessaria precisazione che si tratta pur sempre di note ad una “prima lettura” delle previsioni normative in questione. La temporanea paralisi delle esecuzioni nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale
Come si accennava poc'anzi, delle due disposizioni in esame, quella che incide in maniera più radicale sulle esecuzioni in corso è senza dubbio l'art. 117, comma 4d.l. n. 34/2020. Tale previsione normativa incide infatti su tutte le procedure esecutive già iniziate o da iniziarsi, da parte di creditori di enti del Servizio sanitario nazionale, precludendo la loro prosecuzione. A riguardo, deve osservarsi come siano numerose le procedure esecutive avviate nei confronti di enti del Servizio sanitario nazionale da parte di soggetti che, per i più diversi titoli, vantano crediti nei confronti dei medesimi, cosicché la disposizione in questione si presta ad avere una applicazione senza dubbio molto estesa. A riguardo, la prima parte del citato quarto comma da un lato sancisce la finalità della disposizione in questione, che è quella di consentire a tali enti pubblici di far fronte alle esigenze straordinarie imposte dalla pandemia, consentendo agli stessi di avere sufficiente liquidità e di poter tempestivamente assolvere ai propri debiti commerciali, e, dall'altro, stabilisce chiaramente che contro tali enti (i quali vengono individuati, con un rinvio invero non del tutto chiaro, mediante un riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 118/2011) «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive». La chiara preclusione in merito alla possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive, induce a configurare tale previsione normativa come una vera e propria ipotesi di improseguibilità dell'attività esecutiva e non invece come una ipotesi di sospensione dell'esecuzione, tanto più che la seconda parte di tale comma sancisce, sia pur con una formulazione che si presta a qualche equivoco, che i pignoramenti e le prenotazioni a debito, anche se effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma in questione, dalla data di entrata in vigore della stessa non producono effetti e non comportano obbligo di vincolo per gli enti del Servizio sanitario e per i loro tesorieri, dal che parrebbe potersi dedurre che l'entrata in vigore della disposizione comporti una cessazione del vincolo nascente dal pignoramento. È pur vero che tale seconda parte del quarto comma dell'art. 117 d.l. n. 34/2020 sembra affermare che una tale cessazione del vincolo del pignoramento in tanto possa avvenire in quanto le somme svincolate vengano effettivamente utilizzate per la gestione dell'emergenza sanitaria e per il pagamento dei debiti di tali enti; ma non sembra potersi ipotizzare, stando al dato normativo, che la sancita improseguibilità delle azioni esecutive pendenti possa ritenersi in qualche modo condizionata. Da un lato, sarebbe davvero complessa una verifica in merito alla mancata destinazione delle somme oggetto di svincolo a bisogni diversi da quelli indicati, in maniera piuttosto generica, nel comma in esame (far fronte alle esigenze della emergenza sanitaria e pagare i debiti degli enti pubblici del servizio sanitario); dall'altro resta comunque la previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma, stando alla quale le azioni esecutive non possono essere “intraprese o proseguite”. L'ultimo periodo del quarto comma, infine, contiene una indicazione temporale: «le disposizioni del presente comma», vi si afferma, «si applicano fino al 31 dicembre 2020». Pare utile sottolineare come la disposizione in questione giunga a distanza di quasi dieci anni da una previsione normativa di contenuto pressoché analogo: si trattava del comma 51 dell'art. 1 del d.l. n. 2020/2010. In quel caso l'esigenza da perseguire con urgenza non era legata ad una specifica emergenza sanitaria, ma piuttosto alla finalità di garantire la regolarità dei pagamenti agli enti del Servizio sanitario e di non compromettere l'espletamento delle funzioni istituzionali da parte di regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari: per il resto, il comma 4 dell'art. 117 del d.l. n. 34/2020 e il comma 51 del d.l. n. 2020/2010 (quanto meno nella originaria versione di quest'ultimo) sono quasi sovrapponibili. A tal riguardo è utile ricordare come tale disposizione - sia pure nella formulazione scaturita a seguito delle modifiche apportate dall'art. 17, comma 4, lettera e, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dall'art. 6-bis, comma 2, lett. a e b, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) - venne ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186/2013, la quale ebbe modo di sottolineare come la stessa si ponesse in contrasto sia con l'art. 24 Cost. (laddove, in conseguenza della norma in questione, venivano «vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi»), sia con l'art. 111 Cost. (laddove risultava creata una fattispecie di ius singulare, tale da determinare un ingiustificato vantaggio in favore dello Stato debitore, il quale finiva per non rispondere economicamente degli effetti pregiudizievoli delle condanne emesse nei propri confronti). Tale importante precedente, lascia supporre che anche la disposizione in esame si presti a censure non dissimili: certo, la previsione da ultimo adottata contiene una chiara limitazione temporale dei propri effetti (ma è significativo notare che anche l'originaria formulazione del comma 51 del d.l. n. 220/2010 prevedeva che la previsione normativa spiegasse i propri effetti fino al 31.12.2011, limite temporale successivamente prorogato di due anni) e non reca, nella sua attuale formulazione, una precisa indicazione in merito alla necessaria estinzione delle procedure esecutive avviate nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale (esplicita previsione che invece era presente nella formulazione del comma 51 - scaturita a seguito delle modifiche apportate a tale comma dall'art. 17, comma 4, lett. e, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 – fatta oggetto di censura di incostituzionalità), ma sono troppi i profili di coincidenza tra le due disposizioni in questione per non lasciare supporre che la previsione normativa da ultimo adottata si presti a rilievi non dissimili da quelli che furono sollevati nei confronti della disposizione che l'aveva preceduta dieci anni or sono. Il pignoramento di stipendi e pensioni per crediti erariali
Ugualmente importante e destinata ad avere impatto su un numero davvero esteso di procedure esecutive, è la previsione contenuta nell'art. 152 del d.l. n. 34/2020. Si tratta, tuttavia, di una previsione normativa che sembra comportare, per le procedure esecutive già iniziate al momento dell'entrata in vigore della disposizione in questione e per quelle avviate successivamente a tale data, degli effetti meno pregiudizievoli (per il creditore), di quelli esposti con riferimento all'art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020. Quel che pare venire in rilievo, in questo caso, è una previsione di temporanea inefficacia del vincolo del pignoramento (nonché degli effetti propri della ordinanza di assegnazione già emessa), peraltro con riferimento ad un ristretto periodo temporale (tra la data di entrata in vigore della norma, il 19.5.2020, ed il 31.8.2020). Con riferimento ai crediti maturati in tale ristretto periodo, infatti, non sorge alcun obbligo di accantonamento da parte del terzo pignorato datore di lavoro o ente previdenziale a titolo di stipendio o di pensione (o a titolo di emolumenti a questi comunque assimilabili). Così come non sorge, per il terzo pignorato che si sia visto notificare l'ordinanza di assegnazione, alcun obbligo di accreditare al soggetto che procede alla riscossione somme maturate durante tale ristretto periodo temporale. Una tale previsione si applica ai pignoramenti eseguiti tanto dall'agente della riscossione, quanto dai soggetti «iscritti all'albo previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b),d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446». La stessa troverà applicazione tanto nel caso di procedure avviate per la riscossione di crediti tributari, quanto nel caso di procedure avviate per riscuotere crediti di diversa natura. La disposizione in esame, infine, troverà applicazione tanto nel caso in cui si proceda con ordinario pignoramento presso terzi (ai sensi degli artt. 543 e ss.c.p.c.), quanto nel caso in cui, per l'ipotesi di pignoramento dello stipendio, si proceda esecutivamente nelle forme previste dal combinato disposto degli articoli 72-bis e 72-ter del d.P.R. n. 602/73 (quanto al pignoramento della pensione non è infatti consentito procedere con tale ultima forma di pignoramento). Non pare dubbio, come si accennava poc'anzi, che il comma in questione non istituisca una ipotesi di improcedibilità delle esecuzioni già iniziate al momento della sua entrata in vigore, né un divieto di iniziarne di nuove nel periodo intercorrente fra il 19.5.2020 ed il 31.8.2020. Ad una tale conclusione conduce, da un lato, la circostanza che la disposizione in questione in alcuna sua parte contenga un divieto di iniziare o proseguire procedure esecutive aventi ad oggetto stipendi o pensioni e, dall'altro, la circostanza che venga chiaramente riconosciuta l'efficacia dei pignoramenti notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, laddove si afferma che «restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Per effetto della previsione normativa in questione, quindi, il giudice dell'esecuzione, laddove chiamato a rendere ordinanza di assegnazione, emetterà comunque il suo provvedimento di assegnazione, definitorio della procedura esecutiva, precisando tuttavia che non costituiscono oggetto di assegnazione le somme maturate nel periodo intercorrente tra il 19.5.2020 ed 31.8.2020. Similmente, nel caso di pignoramento esattoriale effettuato sulla base del combinato disposto degli artt. 72-bis e 72-ter del d.P.R. n. 602/73 (pignoramento nel quale è il terzo pignorato a corrispondere direttamente all'agente della riscossione le somme che questi gli ordini di pagare, senza dunque la necessità di un provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione), sarà il terzo pignorato a dover omettere qualsiasi pagamento diretto con riferimento alle somme maturate nel periodo dal 19.5.2020 al 31.8.2020. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione destinata a contemperare le esigenze proprie della riscossione esattoriale (in relazione a debiti nascenti da somme iscritte a ruolo o comunque dovute sulla base di titoli esecutivi), con l'urgenza di preservare i mezzi di sussistenza per i contribuenti esecutati in un periodo di particolare difficoltà economica, caratterizzato dall'emergenza sanitaria ma anche dal forte rallentamento dell'economia. |