Notifica PEC impossibile per cause dipendenti dal destinatario: come si procede?

Redazione scientifica
14 Agosto 2020

Ove la comunicazione a mezzo PEC non vada a buon fine per il malfunzionamento della casella PEC del destinatario, il cancelliere deve procedere via fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., posto che tale mezzo è idoneo allo scopo di effettuare comunicazioni di cancelleria.

Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 15298/20, depositata il 17 luglio.

In un contenzioso relativo all'acquisto di un immobile, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale sulla base del fatto che il gravame fosse stato depositato dopo l'esaurimento del termine di trenta giorni (ex art. 702-quater c.p.c.) dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.. Infatti, la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dalla data in cui l'ordinanza del Tribunale era stata comunicata a mezzo fax all'avvocato della parte, seguito del fatto che la comunicazione a mezzo PEC non fosse andata a buon fine per il malfunzionamento della casella di posta certificata del legale. Avverso la decisione viene proposto ricorso in Cassazione e in via preliminare i ricorrenti sottolineano che la sentenza non è mai stata notificata poiché il tentativo tramite PEC al difensore ha avuto l'esito “mancata consegna” e non era stata eseguita la notifica all'altro difensore e neppure a mezzo ufficiale giudiziario. Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che il fax è stato erroneamente valutato come mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

In via preliminare la Suprema Corte disattente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione poiché la notifica dell'impugnata sentenza eseguita via PEC risulta inesistente, posto che non è stata generata la RAC. A tal proposito la Cassazione ricorda il principio secondo cui «in caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)».
Inoltre, la Cassazione osserva che il cancelliere deve procedere via fax (ai sensi dell'art. 136 c.p.c.), quando la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario (se invece le cause sono imputabili al destinatario, il cancelliere procede alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, cfr. Cass. 33547/18).
Nel caso di specie, i Giudici osservano che, procedendo via fax il cancelliere ha dunque scelto la soluzione di maggior tutela del destinatario, applicando la disciplina relativa alla ipotesi di impossibilità della notifica via PEC dipendente da cause non al medesimo imputabili. Il destinatario non ha dunque ragione di dolersi dalla comunicazione via fax, che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato essere idonea allo scopo di effettuare comunicazioni di cancelleria. Chiarito questo, la cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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