Notifica PEC impossibile per cause dipendenti dal destinatario: come si procede?
14 Agosto 2020
Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 15298/20, depositata il 17 luglio.
In un contenzioso relativo all'acquisto di un immobile, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale sulla base del fatto che il gravame fosse stato depositato dopo l'esaurimento del termine di trenta giorni (ex art. 702-quater c.p.c.) dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.. Infatti, la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dalla data in cui l'ordinanza del Tribunale era stata comunicata a mezzo fax all'avvocato della parte, seguito del fatto che la comunicazione a mezzo PEC non fosse andata a buon fine per il malfunzionamento della casella di posta certificata del legale. Avverso la decisione viene proposto ricorso in Cassazione e in via preliminare i ricorrenti sottolineano che la sentenza non è mai stata notificata poiché il tentativo tramite PEC al difensore ha avuto l'esito “mancata consegna” e non era stata eseguita la notifica all'altro difensore e neppure a mezzo ufficiale giudiziario. Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che il fax è stato erroneamente valutato come mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
In via preliminare la Suprema Corte disattente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione poiché la notifica dell'impugnata sentenza eseguita via PEC risulta inesistente, posto che non è stata generata la RAC. A tal proposito la Cassazione ricorda il principio secondo cui «in caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)».
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |