Inefficace il pignoramento immobiliare se la nota di trascrizione non è depositata entro quindici giorni dalla sua consegna al creditore

Alessandro Barale
27 Luglio 2020

L'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla consegna della stessa al creditore determina l'inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva.
Massima

L'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla consegna della stessa al creditore determina l'inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva (nella specie il creditore procedente aveva curato direttamente alla trascrizione del pignoramento, senza però depositare la nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dal momento in cui gli è stata restituita dal conservatore dei registri immobiliari).

Il caso

Nella decisione in esame il Tribunale di Salerno, in sede di reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiarava l'estinzione del pignoramento immobiliare, è stato chiamato a valutare le conseguenze del mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla sua restituzione al creditore procedente.

Più precisamente, per quanto è dato di capire dalla descrizione resa nel provvedimento in commento dal collegio giudicante, il creditore aveva curato direttamente la trascrizione del pignoramento immobiliare – come di norma accade – richiedendo appunto l'incombenza mediante consegna della copia ad uso trascrizione appositamente ottenuta dall'ufficiale giudiziario che aveva eseguito la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare.

Non v'è contestazione sul deposito tempestivo, nel termine di quindici giorni, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in copia conforme, unitamente alla nota d'iscrizione, sicché è giusto supporre che tali incombenze siano state tempestivamente eseguite dal creditore procedente.

Successivamente, avendo curato direttamente la trascrizione del pignoramento, il difensore ha poi depositato telematicamente la nota di trascrizione nel fascicolo dell'esecuzione, lasciando però decorrere sedici giorni tra la data di trascrizione del pignoramento immobiliare – eseguita il 18.06.2019 – ed il deposito stesso, effettuato il 04.07.2019.

La questione

Ad avviso del giudice dell'esecuzione, prima, e del collegio chiamato a decidere il reclamo sporto dal creditore avverso l'ordinanza d'estinzione, poi, il suddetto ritardo ha determinato l'inefficacia del pignoramento e quindi l'estinzione (letteralmente la “improcedibilità”) della procedura esecutiva.

Ad avviso del Tribunale di Salerno, in sostanza:

1) la trascrizione del pignoramento immobiliare, come testualmente espresso dall'art. 555, primo comma, c.p.c., costituisce “essenziale elemento integrativo del pignoramento”, da intendersi – come ben noto – una fattispecie a formazione progressiva che consta di momenti diversi: la notificazione, con effetto verso il debitore, e la trascrizione, con effetto nei confronti dei terzi;

2) a norma dell'art. 557, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”; esso quindi – nel prescrivere la sanzione dell'inefficacia – non contempla anche il deposito della nota di trascrizione, ma poiché la trascrizione è – come s'è detto sopra – elemento essenziale, la citata disposizione deve intendersi come riferita all'atto “notificato e trascritto;

3) d'altronde il secondo comma dell'art. 557 sancisce che “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento”, sicché il verbo utilizzato “deve” legittima a ritenere il termine di quindici giorni perentorio anche per il deposito della nota di trascrizione, mentre “non rileva” il fatto che “il comma 3 dell'art. 557 c.p.c. non preveda espressamente la sanzione di inefficacia a seguito dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento”.

Questo, in estrema sintesi, l'iter logico argomentativo del Tribunale di Salerno, che prosegue richiamando alcuni precedenti del Supremo Collegio – che in realtà accennano soltanto “in obiter” il principio a cui vuol giungere la decisione – e poi affermando che una diversa interpretazione lederebbe il diritto del debitore a conoscere tempestivamente l'avvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare.

Le soluzioni giuridiche

Non v'è dubbio che la trascrizione del pignoramento immobiliare costituisce un'attività indispensabile e costitutiva dell'esecuzione immobiliare, in quanto consente di rendere il pignoramento opponibile ai terzi.

La disciplina codicistica non è tuttavia esplicita nell'indicare quando deve avvenire la trascrizione e quando la relativa nota deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione.

Circa la prima incombenza non è indicato alcun termine, ma si distingue semplicemente tra l'eventualità che essa avvenga a cura dell'ufficiale giudiziario (art. 555, secondo comma, c.p.c.) – ipotesi del tutto teorica – ovvero del creditore procedente (art. 555, ultimo comma, c.p.c.), che rappresenta invece la norma.

Quanto alla seconda incombenza – cioè il deposito della nota di trascrizione – il secondo comma dell'art. 557 c.p.c. pare fissare un termine – la cui violazione non è comunque espressamente sanzionata – nel caso di trascrizione a cura dell'ufficiale giudiziario, mentre nel secondo caso si limita ad una generica “raccomandazione” (“appena restituitagli dal conservatore”), senza però stabilire un termine specifico.

In dottrina e giurisprudenza si è diffusa la tesi secondo cui l'importanza della trascrizione del pignoramento è tale per cui il giudice dell'esecuzione deve poter essere in grado di verificare che essa sia avvenuta – a seguito del deposito della relativa nota – nel momento in cui dispone la vendita del bene.

Sebbene la Suprema Corte di Cassazione abbia – seppure in un obiter dictum – affermato che “Quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento […] non potendo il giudice dell'esecuzione dare corso all'istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo” (Cass., 20 aprile 2015, n. 7998), il codice di rito non prevede una sanzione all'assenza della nota di trascrizione nel fascicolo dell'esecuzione: si potrebbe semmai ritenere che ove essa manchi, il giudice dell'esecuzione possa fissare un termine al creditore affinché provveda al deposito (si noti, peraltro, che nel passo sopra citato il Supremo Collegio si riferiva al caso della mancata trascrizione del pignoramento e non all'omesso deposito della nota di trascrizione, fattispecie ben diversa).

Ciò nonostante una successiva decisione di legittimità, sempre “in obiter”, distingue due ipotesi:

1) la fattispecie in cui la trascrizione è curata dall'ufficiale giudiziario, imponendo in tal caso – con un'interpretazione teleologica della norma piuttosto discutibile – l'inefficacia del pignoramento nel caso di mancato deposito della nota nel termine di quindici giorni dalla consegna degli atti dall'ufficiale giudiziario al creditore procedente;

2) l'ipotesi in cui sia il creditore ad occuparsi dell'incombenza presso la conservatoria: in tale caso “il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel comma 2 e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al comma 2, come s'è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l'ultimo immutato inciso del secondo comma stesso” (Cass., 11 marzo 2016, n. 4751).

Il passo citato non brilla certo per chiarezza e – anche alla luce del contesto in cui viene svolta la riflessione – non si riesce a cogliere se la Corte abbia inteso sanzionare con l'inefficacia il mancato deposito della nota nei quindici giorni dalla consegna da parte del conservatore, anche perché nel seguito della motivazione, dopo aver evidenziato che l'argomento non necessita di ulteriori approfondimenti (il tema decidendum sfiorava appena la questione), si precisa che se è vero che il processo esecutivo non può proseguire in mancanza del deposito della nota di trascrizione, va senz'altro ammessa una rimessione in termini ove il creditore alleghi circostanze giustificative idonee.

Per il resto la giurisprudenza di merito, con l'eccezione del provvedimento in commento, è invece pacifica nel ritenere non sanzionabile con l'inefficacia del pignoramento e quindi con la declaratoria d'estinzione del procedimento il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni, siano questi conteggiati dalla restituzione degli atti da parte degli ufficiali giudiziari, siano questi decorrenti dalla consegna della nota da parte del conservatore.

Tra le varie decisioni che hanno condiviso la suddetta interpretazione si veda quanto recentemente statuito dal Tribunale di Torre Annunziata: “quantunque il creditore abbia l'onere di depositare presso la cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, oltre alle copie conformi dell'atto di pignoramento e di titolo esecutivo e del precetto, anche la copia conforme della nota di trascrizione, come si evince dall'art. 557, comma 1, c.p.c., il mancato deposito della predetta nota di trascrizione, al momento di procedere all'iscrizione a ruolo, non è sanzionato con la inefficacia del pignoramento. La circostanza che il mancato deposito della sola copia conforme della nota di iscrizione a ruolo [rectius: della nota di trascrizione] non sia foriero di conseguenza non è, però, frutto di una dimenticanza, ma pare piuttosto la conseguenza di una scelta consapevole del legislatore che ha inteso scongiurare il rischio che il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 557, comma 2, c.p.c. per causa non imputabile (potrebbe, infatti, accadere nella prassi che la restituzione da parte della Conservatoria della nota di trascrizione avvenga con ritardo per varie ragioni del tutto estranee alla volontà e alla solerzia del creditore) (Trib. Torre Annunziata, 15 gennaio 2019).

O ancora: “Tutte le volte che alla trascrizione provveda direttamente il creditore procedente, l'ufficiale giudiziario, eseguita l'ultima delle notificazioni, consegna l'atto al creditore, che nel termine di quindici giorni dalla restituzione, ha l'onere di provvedere alle attività richieste per l'iscrizione a ruolo; la nota di trascrizione del pignoramento, in tali casi, può essere depositata successivamente, appena gli sia restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Ne deriva quindi che la norma non commina esplicitamente la sanzione dell'inefficacia del pignoramento nel caso in cui la nota di trascrizione sia depositata successivamente al decorso del termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore dei registri immobiliari” (TTrib. Bari, 1° luglio 2019; Trib. Roma, 22 gennaio 2019; Trib. Napoli Nord, 6 dicembre 2018, che qualifica la soluzione interpretativa seguita “una accreditata tesi dottrinale” conforme alla “prassi giudiziaria assolutamente prevalente”, pur nella consapevolezza di quanto diversamente statuito in sede di legittimità).

Secondo un'impostazione interpretativa ancora diversa, il fatto che l'art. 567, secondo comma, c.p.c. imponga il deposito della documentazione ipocatastale del ventennio precedente alla trascrizione del pignoramento, presuppone che all'atto dell'estrazione della suddetta documentazione la trascrizione del pignoramento sia già avvenuta, sicché “Ragioni di coerenza sistematica e funzionale impongono, pertanto, di individuare nella scadenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita il momento ultimo per la trascrizione del pignoramento” (Trib. Cosenza, 3 aprile 2019).

Osservazioni

La decisione in commento introduce di fatto una nuova forma di inefficacia del pignoramento, in totale spregio dell'art. 156 c.p.c. (secondo cui “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”), ignorando il fin troppo evidente dettato dell'art. 557 c.p.c. che, dopo aver disciplinato al secondo comma modi e tempi dell'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare, chiarisce – al terzo comma – quali sono i casi in cui il mancato rispetto di tali modi e tempi possa determinare l'inefficacia del pignoramento.

Il terzo ed ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. è infatti più che esplicito nel sancire quali sono gli atti che, se depositati oltre quindici giorni dalla loro consegna al creditore, conducono all'inefficacia del pignoramento, e tra essi non compare la nota di trascrizione del pignoramento.

Non solo: il secondo comma, nel suo ultimo periodo, specifica anche che “Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma [ovverosia quella, che nei fatti rappresenta la norma, in cui la trascrizione viene richiesta dal creditore procedente e non dall'ufficiale giudiziario] il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.

Il termine utilizzato “appena”, se è pacifico che stia a raccomandare una certa celerità nello svolgimento dell'attività processuale, costituisce il miglior argomento per sostenere la non perentorietà del termine di quindici giorni per il deposito della nota di trascrizione: ove il legislatore avesse inteso attribuire al termine natura perentoria avrebbe potuto omettere il periodo sopra citato ovvero menzionare al terzo comma anche la nota di trascrizione tra gli atti da depositare a pena d'inefficacia entro quindici giorni; attribuire ad una “dimenticanza del legislatore” tale mancata menzione – come fa Cass., 11 marzo 2016, n. 4751 – non sembra per nulla verosimile e condivisibile.

A ben vedere, sembra ancora più convincente interpretare tale ultimo periodo del secondo comma come derogatorio rispetto al primo periodo, per l'ipotesi in cui sia il creditore a richiedere la trascrizione del pignoramento, nel senso che:

a) se la trascrizione è curata dall'ufficiale giudiziario, entro quindici giorni dalla consegna degli atti da parte di quest'ultimo, il creditore deve iscrivere a ruolo l'esecuzione allegando oltre all'atto di pignoramento, al titolo ed al precetto, anche la nota di trascrizione (che in effetti riceve dall'ufficiale giudiziario insieme agli altri atti, sicché è coerente un deposito contestuale);

b) se la trascrizione è curata dal creditore, questi deve depositare la nota di trascrizione quanto prima, una volta che la stessa gli viene restituita dal conservatore.

E comunque, a norma del terzo comma, il mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla consegna (sia da parte dell'ufficiale giudiziario, sia da parte del conservatore) non potrà mai determinare alcuna inefficacia.

La soluzione adottata dal Tribunale di Salerno – sebbene trovi una “sponda” negli obiter dicta del Supremo Collegio sopra citati – si rivela nei fatti del tutto “creativa”, non condivisibile e priva di alcun appiglio nelle disposizioni di legge, che mai fanno riferimento ad un termine decorrente dalla restituzione della nota di trascrizione da parte del conservatore.

A tutto ciò s'aggiunga che nel caso di specie il conteggio dei quindici giorni decorre non dalla data di consegna della nota di trascrizione – che evidentemente il creditore non ha documentato nel processo – ma addirittura dalla stessa trascrizione.

Il Tribunale di Salerno giustifica la sua tesi affermando altresì che essa eviterebbe “un'inammissibile lesione delle più elementari garanzie del debitore che ha diritto di conoscere “immediatamente” e cioè al massimo entro quindici giorni se e quale efficacia abbia il pignoramento che ha colpito i suoi beni”, ma anche tale argomento non coglie nel segno, in quanto è facile obiettare che il debitore – così come chiunque altro soggetto – può compiere un'ispezione ipotecaria presso i pubblici registri immobiliari ed acquisire autonomamente l'informazione, a prescindere dal deposito della nota di trascrizione nel fascicolo dell'esecuzione.

Ad avviso di chi scrive anche la tesi “intermedia” della citata sentenza del Tribunale di Cosenza, secondo cui il termine di deposito della nota di trascrizione, a pena d'inefficacia del pignoramento, coinciderebbe con quello del deposito dell'istanza di vendita, non può essere condivisa e si rivela nuovamente creativa ed in violazione del dettato dell'art. 156 c.p.c.

È chiaro che dalla documentazione ipocatastale (che il debitore deve depositare in un termine perentorio decorrente proprio dal deposito dell'istanza di vendita) deve risultare la trascrizione del pignoramento, ma non si vede quale sia la ragione per cui la nota di trascrizione debba essere depositata al più tardi con l'istanza di vendita, tanto più a pena d'inefficacia; al riguardo vale la pena di ricordare che il termine di deposito dell'istanza di vendita, recentemente dimezzato, decorre dalla notificazione dell'atto di pignoramento ed un ritardo nella restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario può rendere arduo per il creditore procedente riuscire ad eseguire la trascrizione ed ottenere la relativa nota prima dello spirare del termine di cui all'art. 497 c.p.c..

Un giusto contemperamento tra l'indubbia essenzialità della trascrizione del pignoramento ed il principio pragmatico della conservazione degli effetti degli atti del processo dovrebbe indurre a ritenere non sanzionabile il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario o della nota stessa da parte del conservatore e finanche oltre il termine di deposito dell'istanza di vendita, anche poiché non esiste alcuna disposizione che disponga in tali ipotesi l'inefficacia del pignoramento, che invece il legislatore ha espressamente previsto quando lo ha ritenuto opportuno.

Più semplicemente, il giudice dell'esecuzione dovrà verificare dalla documentazione ipocatastale l'avvenuta trascrizione del pignoramento, sicché sino al termine di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. (eventualmente prorogato ai sensi del terzo comma) dovrebbe ritenersi ammissibile la produzione della nota di trascrizione ed un'eventuale omissione dovrebbe indurre il giudice dell'esecuzione ad ordinare (non ancora l'inefficacia del pignoramento, bensì) la produzione della nota entro un termine perentorio.

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