Usura dei tassi di mora nei contratti di mutuo
28 Luglio 2020
Gli interessi compensativi, ove contenuti entro il tasso soglia, continuano ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegue nel rispetto del piano di ammortamento, mentre, al verificarsi dell'inadempimento, non sono dovuti gli interessi moratori (e in caso di decadenza del beneficio del termine neppure i compensativi che avranno esaurito la loro funzione), ma risulterà esigibile, per intero ed immediatamente, la sorte capitale. Il mutuatario avrà dunque interesse in qualunque momento a ottenere una pronuncia che accerti la nullità della clausola che prevede tassi di interessi di mora usurari, ma gli effetti di tale declaratoria – gratuità del prestito e restituzione di quanto eventualmente corrisposto a tale titolo – si produrranno solo nel momento in cui il mutuatario incorra in un ritardo nel pagamento e nella conseguente eventuale decadenza dal beneficio del termine. |