Autovelox e opposizione al verbale di contestazione

Francesco Bartolini
28 Luglio 2020

In tema di guida a velocità inosservante dei limiti regolamentari grava sull'opponente al verbale l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico.
Massima

In tema di guida a velocità inosservante dei limiti regolamentari non è necessario che il verbale di contestazione della trasgressione indichi in dettaglio che l'utilizzo di un apparecchio di rilevazione automatica era presegnalato, come d'obbligo, ad una determinata distanza dal punto di controllo, con un apposito cartello o dispositivo visivo, essendo sufficiente che l'esistenza della presegnalazione risulti da quanto riferito nell'atto per dichiarazione fidefaciente dei verbalizzanti. Grava sull'opponente al verbale l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico.

Il caso

Il caso portato all'esame della Corte riguarda una opposizione proposta avverso il verbale di contestazione di guida di autoveicolo a velocità inosservante dei limiti consentiti, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 142, comma 6, codice della strada. Si assumeva nell'atto di impugnazione che il verbale non specificava le modalità con le quali era stata presegnalata l'apparecchiatura elettronica (autovelox) utilizzata nella specie dagli operatori. L'impugnazione fu respinta in primo e in secondo grado. Con il ricorso per cassazione si assume che l'indicazione fornita nel verbale con la frase: «… adeguata presegnalazione con apparecchio di controllo» costituiva una mera clausola di stile, inidonea ad assumere la natura di una attestazione di fatti accertati direttamente dagli agenti e pertanto non fidefaciente sino a querela di falso. Non si trattava, si afferma, del resoconto di un dato storico oggetto di immediata percezione da parte degli operatori ma di una loro valutazione priva di forza probatoria. Il verbale avrebbe dovuto menzionare in modo puntuale e specifico, oltre alla data ed al luogo del fatto, anche la distanza tra la presegnalazione e il punto di controllo nonchè il riferimento ad un ben individuato cartello segnaletico.

La questione

Alla Suprema Corte il ricorrente ha chiesto di stabilire se sia stato inosservato dai tutori del traffico il disposto degli artt. 142, comma 6, e 200 codice della strada per essersi costoro limitati a riferire nel verbale di contestazione che l'illecito era stato accertato con autovelox presegnalato adeguatamente: omettendo per tal modo ogni dettaglio riguardante le caratteristiche di questa presegnalazione e l'adeguatezza della distanza intercorsa tra essa e il punto dell'accertamento (Un secondo motivo di impugnazione aveva ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 25 l. n. 120/2010, quest'ultimo contenente la prescrizione di una distanza di almeno 1 Km. tra il cartello segnalatore e il punto di controllo; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibile novità rispetto a quanto dedotto nei precedenti gradi di giudizio).

Le soluzioni giuridiche

Nella pronuncia della Corte si osserva preliminarmente che gli artt. 4 e 142 del codice della strada impongono alla Pubblica amministrazione obblighi inderogabili rispetto ai quali non sono lasciati alla stessa margini di discrezionalità. Nello specifico caso dell'utilizzo di apparecchi di rilevamento automatico della velocità, si è ricordato, la normativa vigente impone l'obbligo di collocare dispositivi di presegnalazione atti ad informare l'utente della presenza degli apparecchi in questione sulla strada da percorrere. L'attestazione dell'avvenuta collocazione di questi dispositivi segnalatori, ove contenuta nel verbale, riguarda una circostanza oggettiva che ricade sotto la diretta percezione degli operatori. Essa pertanto non si risolve in una clausola di stile – come erroneamente preteso dall'opponente nella vicenda in esame – ma dà luogo ad una dichiarazione che fa piena prova fino a querela di falso. Sul punto, pertanto, la proposta opposizione non aveva alcun fondamento, tenuto anche conto che il verbale non aveva costituito oggetto di impugnazione con querela di falso. L'ulteriore asserzione relativa alla “adeguatezza” della presegnalazione costituiva un elemento da assumere in considerazione dal giudice valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni ulteriore dato risultante in atti. Non occorreva, ha concluso il Collegio, che il verbale contenesse la specificazione che in quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente un determinato segnale, così facendone risultare oggettivamente l'adeguatezza anche sotto un profilo di spazio misurato. Già con altre decisioni era stato chiarito (persino) che la mancanza, nel verbale di contestazione della violazione accertata con l'autovelox, dell'espressa indicazione di una segnalazione avvenuta mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di tale segnaletica venga comunque accertata l'esistenza effettiva. Grava, comunque, sull'opponente l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di avviso della presenza della postazione di controllo.

Osservazioni

Con la sua opposizione l'automobilista ha proposto motivi riferiti al solo contenuto del verbale di contestazione. L'atto, sosteneva l'opponente, non specificava le modalità con le quali si era data esecuzione all'obbligo dell'amministrazione di presegnalare la collocazione di un rilevatore di velocità sul percorso oggetto di controllo; nè poteva costituire attestazione fidefaciente l'asserzione dell'adeguatezza della presegnalazione, in quanto sul punto difettavano le indicazioni di dettaglio occorrenti a farne verifica. In sostanza, per effetto di queste doglianze, la materia del decidere ha riguardato la sufficienza e l'idoneità del verbale di contestazione a dar conto della regolarità dell'accertamento, piuttosto che la negazione della propria responsabilità o l'avvenuto travisamento delle circostanze del fatto. La determinazione in tal senso dell'oggetto del contendere ha ovviamente condizionato la cognizione dei giudici di merito e del giudice di legittimità, oltre ad influire sulla ripartizione degli oneri di prova.

All'epoca delle prime depenalizzazioni l'opposizione del trasgressore era considerata quale azione di accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato; con la conseguenza di vedere accollato all'opponente l'onere di fornire la prova del suo assunto. La legge di ambito più generale - l. n. 689/1981 - venne a mutare profondamente il quadro normativo, nel cui contesto l'oggetto della opposizione è divenuto quello dell'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. Il giudice non deve pronunciarsi sull'operato degli agenti, che si presume puntuale e lecito, ma sulla responsabilità dell'opponente, che nel giudizio deve essere dimostrata dall'ente sanzionatore ed eventualmente indagata con ricorso a poteri officiosi (se la prova è inadeguata, il presunto trasgressore è assolto per insufficienza della prova accusatoria). In tal senso si è da tempo schierata la giurisprudenza: Cass. civ., n. 8764/2010; Cass. civ., sez. I, n. 5277/2007. In sintesi, e al limite, è sufficiente al trasgressore negare con l'opposizione la propria responsabilità per costringere l'amministrazione a dimostrare nel processo il fondamento della contestazione. Se così è in linea di principio, risulta poi evidente che quando l'opposizione assume un contenuto diverso da quello che costringe l'ente a fornire la prova della responsabilità, anche l'oggetto dell'indagine del giudice ne risulta circoscritto e delimitato, quale inevitabile conseguenza della scelta dell'opponente. Il principio in diritto da applicarsi resta pur sempre quello valido in generale a proposito dell'onere della prova nel processo civile: se è onere della P.A. (che nel giudizio di opposizione assume la veste sostanziale di attrice) provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa sanzionatoria, spetta invece all'opponente dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (Cass. civ.,sez. II, n. 5122/2011). E proprio questa è la posizione assunta dall'automobilista nella fattispecie esaminata dalla Corte: egli si è limitato ad opporre l'insufficienza del verbale a dare prova della correttezza del rilievo di velocità eccessiva, vale a dire, ad opporre una circostanza che avrebbe comportato, se accertata, la nullità dell'atto di contestazione senza coinvolgere nella causa l'accertamento della sua responsabilità. Neppure è stata contestata l'asserita adeguatezza della segnalazione sotto un profilo di intrinseca veridicità fattuale ma si è soltanto dubitato del valore probatorio dell'attestazione fattane dai verbalizzanti. Per tal modo il giudizio ha riguardato la completezza e la ritualità del contenuto dell'atto di contestazione rispetto alle norme che disciplinano la redazione dei verbali di trasgressioni amministrative, con particolare riferimento a due requisiti della specifica operazione di controllo della velocità nel traffico, dei quali riferire nel verbale: la necessaria presegnalazione dell'autovelox e l'adeguatezza della sua distanza, rispetto al punto di controllo, occorrente ad assicurare l'utile conoscenza all'utente di questo imminente controllo. Nessun accenno è stato effettuato dall'opponente alla reale sussistenza della trasgressione ed alle modalità del proprio comportamento. È bastato allora in sede di pronuncia osservare: che la collocazione della presegnalazione costituisce un fatto oggettivo, di percezione immediata per i verbalizzanti, da essi nel verbale attestato con dichiarazione fidefaciente; che in proposito non era stata proposta la querela di falso; e che l'adeguatezza della distanza non era stata contestata nella sua sussistenza oggettiva, sì da imporne al giudice l'apprezzamento nel contesto di tutte le risultanze a verbale.

A ben vedere la valutazione di adeguatezza per ritenuto rispetto di distanze costituisce il frutto di un apprezzamento fondato sull'esame delle circostanze di fatto: come tale, dunque, non munito della forza probatoria fidefaciente, se riferito da pubblici ufficiali. Va però osservato che nessuna norma richiede ai verbalizzanti minuziose descrizioni del contesto. «Il verbale di contestazione di violazione amministrativa deve fornire i dati necessari al trasgressore per valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari», ha affermato la Corte di cassazione, con sent. sez. VI, n. 5977/2014. In materia di circolazione stradale, l'art. 200 c.d.s. prescrive unicamente di inserire nell'atto di contestazione una sommaria descrizione del fatto accertato, oltre a quanto è necessario per identificare il trasgressore, l'eventuale responsabile in solido, il tipo e la targa del veicolo. In proposito la Corte ha disatteso nella vicenda di specie l'asserzione secondo cui il verbale avrebbe dovuto dare atto della distanza e della collocazione del segnale di avviso dell'autovelox, essendo invece sufficiente sul punto l'avvenuta attestazione dell'esistenza di detto segnale come riferita dai verbalizzanti.

In che modo avrebbe, allora, dovuto difendersi l'automobilista, lealmente convinto dell'irregolarità della contestazione a suo carico? La risposta al quesito non è confortante. Ove il rilevamento fosse avvenuto con un apparecchio mobile, non sarebbe esistita possibilità alcuna di dimostrare che la presegnalazione non esisteva o che era posta a distanza tale da rendere impossibili le manovre di rallentamento e di adeguamento della velocità: una volta ricevuta ex post la notifica della contestazione, il tempo trascorso avrebbe impedito ogni sopralluogo utile per desumerne dati oggettivi di riferimento e di prova. Con riguardo ad accertamenti tramite impianti fissi, l'opponente sarebbe stato in grado di fornire la prova a suo carico: ma avrebbe dovuto fornire elementi concreti a supporto del suo assunto, quali le fotografie del cartello di presegnalazione e del dispositivo di rilevamento, le risultanze di misurazioni sul terreno, planimetrie e simili. E dimostrare in tal modo di non avere violato nessuna delle norme dettate dagli artt.: art. 4 c.d.s. per gli obblighi della P.A. verso gli utenti delle strade; art. 142 c.d.s., che rinvia ai decreti ministeriali per la collocazione dei segnali stradali; 200 codice della strada per il contenuto descrittivo dei verbali; art. 79 regolamento al codice stradale, per le distanze dei segnali dal punto di osservazione o di controllo; art. 4 d.l. n. 121/2002 conv. in l. 168/2002 per la presegnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità; art. 3 d.l. n. 117/2007 conv. in l. n. 160/2007 per le modalità e i casi del controllo a distanza; art. 7 d.m. 13 giugno 2017 che rinvia, per i dettagli, all'art. 79 c.d.s.; art. 7 d.m. 15 agosto 2007 sull'uso degli autovelox; e art. 25 l. n. 120/2010 per i casi speciali in cui occorre la distanza di un Km. tra segnalazione e punto di rilevamento.

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