Il Decreto Semplificazioni facilita l'eliminazione delle barriere architettoniche in Condominio

Maurizio Tarantino
28 Luglio 2020

Un condomino può realizzare a proprie spese interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal Superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.

Con il d.l. n. 76/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 il giorno 16 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 24, è stato varato il tanto atteso provvedimento governativo sulle semplificazioni. In materia edilizia, l'art. 10 dichiara espressamente che l'intervento di modifica del Testo Unico adottato con d.P.R. n. 380/2001 si propone di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. Il Decreto Semplificazioni, in particolare, ha previsto anche alcune novità nel settore condominiale, nello specifico riguardo gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

La nuova disposizione di legge. Il terzo comma dell'art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”, stabilisce che: «Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della l. n. 13/1989 e 119 del d.l. n. 34/2020, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla l. n. 13/1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, c.c.. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 c.c.»;

- l'articolo 8 è abrogato.”.

Interpretazione della legge. Preliminarmente, secondo una prima lettura della disposizione in esame, il legislatore amplia i poteri di intervento del singolo sulle parti comuni riguardo tutte quelle opere di rimozione delle barriere architettoniche, a patto che però gli interventi vengano effettuati rispettando i limiti posti dall'art. 1102 c.c., ovvero le opere effettuate non dovranno modificare la destinazione del bene comune o pregiudicare la possibilità di utilizzo, da parte degli altri, della cosa comune. La disposizione, inoltre, evidenzia che gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche non sono considerati in alcun caso di carattere voluttuario; difatti, si tratta di opere che spesso hanno carattere urgente e necessario per permettere a tutti l'accessibilità agli edifici. È comunque necessario che i suddetti interventi non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'edificio. Infine, con l'abrogazione dell'art. 8 della l. n. 13/1989, non sarà più necessario allegare alle pratiche edilizie il certificato medico di disabilità.

Interventi agevolati. La nuova disposizione prende in considerazioni anche le opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. Quindi, come sostenuto dai primi commentatori, un condomino può realizzare a proprie spese interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal Superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.

In sintesi, nei casi in cui il condominio non raggiunga l'intesa per eseguire lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche servendosi della cosa comune. In assenza di indicazioni più specifiche a questa fattispecie, si deduce che i requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del Superbonus 110% siano le stesse dei lavori eseguiti da tutto il condominio.

In attesa di ulteriori precisazioni e/o applicazioni pratiche della norma in esame, la nuova disposizione recepisce l'orientamento giurisprudenziale in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, secondo cui la l. n. 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico: l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2012, n. 14096; Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2014, n. 10852). Difatti, l'ascensore rappresenta un'opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c. Pertanto, l'installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio (Cass. civ., sez. II, ord. 5 dicembre 2018, n. 31462).