Danni da perdite idriche nel condominio: è ammissibile la domanda di risarcimento proposta verso la singola condomina?
29 Luglio 2020
Un condomino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, un'altra condomina affinché rispondesse dei danni conseguenti alle perdite idriche provenienti dalle tubazioni collocate nell'intercapedine del locale bagno del suo appartamento, essendo questa proprietaria esclusiva dell'impianto da cui provenivano le perdite. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione passiva poiché le infiltrazioni riguardavano un tubo discendente di proprietà condominiale. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello dichiaravano inammissibile la domanda proposta nei confronti della singola condomina, rilevata la natura condominiale dell'impianto.
La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, sottolinea che la Corte territoriale ha errato ove ha ritenuto ricorrete il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini e ha escluso su tale ragione l'ammissibilità della domanda di risarcimento proposta verso la singola condomina. In proposito, i Giudici ricordano che (Cass. civ., sez. un., n. 9449/2016) in tema di condominio negli edifici, il danneggiato da un bene condominiale può agire nei confronti del singolo condomino, nei limiti della quota imputabile al codominio, essendo il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale sottoposto alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., così da evitare al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota. Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello. |