Danni da perdite idriche nel condominio: è ammissibile la domanda di risarcimento proposta verso la singola condomina?

Redazione scientifica
29 Luglio 2020

Nel caso di danni derivanti da perdite idriche provenienti da un tubo condominiale, il danneggiato può domandare il risarcimento alla singola condomina, nei limiti della quota, non ricorrendo il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini ed essendo il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale sottoposto alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

Un condomino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, un'altra condomina affinché rispondesse dei danni conseguenti alle perdite idriche provenienti dalle tubazioni collocate nell'intercapedine del locale bagno del suo appartamento, essendo questa proprietaria esclusiva dell'impianto da cui provenivano le perdite. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione passiva poiché le infiltrazioni riguardavano un tubo discendente di proprietà condominiale. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello dichiaravano inammissibile la domanda proposta nei confronti della singola condomina, rilevata la natura condominiale dell'impianto.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione lamentano che la Corte territoriale non ha considerato che il risarcimento del danno da cose in custodia di proprietà condominiale non si sottrae all'applicazione della responsabilità solidale, considerando che la qualità di condomino comproprietario è inscindibile da quella di proprietario. A parere del ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto tenere conto che dedurre che il bene è condominiale non è argomento idoneo a negare il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi solo di una precisazione del rapporto interno tra condomino condannato a risarcire e gli altri e non ne confronti del terzo danneggiato. Pertanto, non era necessario riqualificare la domanda attorea, che avrebbe dovuto essere ugualmente esaminata nel merito.

La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, sottolinea che la Corte territoriale ha errato ove ha ritenuto ricorrete il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini e ha escluso su tale ragione l'ammissibilità della domanda di risarcimento proposta verso la singola condomina. In proposito, i Giudici ricordano che (Cass. civ., sez. un., n. 9449/2016) in tema di condominio negli edifici, il danneggiato da un bene condominiale può agire nei confronti del singolo condomino, nei limiti della quota imputabile al codominio, essendo il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale sottoposto alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., così da evitare al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota.
Infatti, non sussiste litisconsorzio necessario e neppure ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. quando la responsabilità prevista ex art. 2051 c.c. per danno cagionati da cosa in custodia risalga a più soggetti cui la custodia faccia capo.
Pertanto, la domanda proposta verso la singola condomina poteva essere considerata dai Giudici.

Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

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