Mancata convocazione del condomino all'assemblea condominiale: chi è legittimato ad impugnare la delibera?

Redazione scientifica
31 Luglio 2020

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale rappresenta un vizio procedimentale che comporta l'annullabilità della delibera condominiale. Unico soggetto legittimato a domandare l'annullamento è il condomino pretermesso ex artt. 1441 e 1324 c.c.

Gli attori convenivano in giudizio il condominio, chiedendo che la delibera condominiale di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare venisse dichiarata nulla per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra della palazzina.
L'opposizione dei condomini veniva accolta in primo grado e confermata in appello da parte della Corte distrettuale che accertava l'omessa convocazione dei proprietari dei magazzini, ai quali erano state imputate le spese condominiali derivanti dai lavori per il rifacimento del lastrico solare.
Avverso tale decisione, il condominio ricorre per cassazione sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini, in quanto, trattandosi di ipotesi di annullabilità, la legittimazione spetterebbe esclusivamente al condomino non convocato.

Secondo la Cassazione il motivo di ricorso è fondato. Infatti, ribadisce la Corte, «il condominio regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condominio, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20, l. n. 220/2012». Ed ancora, prosegue il Collegio, «la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale». Pertanto, «è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso».
Sulla scorta di tali motivi, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnazione ad altra sezione della Corte d'Appello.

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