Mancata convocazione del condomino all'assemblea condominiale: chi è legittimato ad impugnare la delibera?
31 Luglio 2020
Gli attori convenivano in giudizio il condominio, chiedendo che la delibera condominiale di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare venisse dichiarata nulla per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra della palazzina.
Secondo la Cassazione il motivo di ricorso è fondato. Infatti, ribadisce la Corte, «il condominio regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condominio, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20, l. n. 220/2012». Ed ancora, prosegue il Collegio, «la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale». Pertanto, «è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso». |