Apposizione di grate di sicurezza alle finestre di una abitazione in condominio
17 Agosto 2020
Ai fini sicurezza, il condomino può apporre delle grate metalliche in corrispondenza delle proprie finestre anche in violazione del decoro architettonico dell'edificio?
In generale, si osserva che le inferriate e le grate, nelle relative forme, contribuiscono a determinare l'aspetto, l'estetica e le linee architettoniche di un palazzo. Nel contesto di un Condominio, l'installazione delle inferriate alle finestre soggiace a dei limiti. La loro installazione, infatti, incide sul decoro architettonico in quanto si inseriscono nel contesto più ampio della facciata condominiale. Dunque, per installare delle inferriate alle finestre, occorre verificare se per tali operazioni il regolamento contrattuale, allegato al rogito, pone limiti e se prevede il consenso dell'amministratore e/o dell'assemblea. In tal caso, il loro parere è vincolante; diversamente, se nulla è detto in proposito, il diritto di installare le inferriate alle finestre è subordinato al rispetto dell'armonia e del decoro architettonico della facciata, che è un bene comune di tutti i condomini, ma non è subordinato ad alcun permesso, per cui il singolo può ben effettuare gli opportuni interventi a sue spese, nel rispetto dei limiti di veduta sul fondo altrui (Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11319). Tuttavia, nonostante tale assunto, alcuni giudici, invece, hanno osservato che le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell'edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costituiscono semplice integrazione delle finestre, che non contrasta con l'armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose, da valutare caso per caso). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani (Trib. Roma, 30 novembre 2016, n. 22231). Premesso quanto innanzi esposto, in tema di sicurezza, i giudici di merito hanno evidenziato che se le griglie sono realizzate per tutelare la sicurezza, allora sono consentite anche in violazione del decoro architettonico dell'edificio (Trib. Milano, 17 gennaio 2020, n. 451: a detta del decidente, quindi, non era tanto l'intervento in sé a poter compromettere il decoro architettonico del Condominio, quanto la realizzazione di un intervento fuori contesto e che rovinasse da solo le linee e la simmetria della facciata dell'edificio. Difatti, nel caso in questione, doveva escludersi che l'apposizione delle grate metalliche da parte dei condomini convenuti costituisse una violazione del decoro architettonico). In conclusione, in risposta al quesito in esame, è legittimo montare inferriate sul balcone e sulle finestre necessarie per garantire il diritto alla sicurezza del domicilio da parte del proprietario di casa, in quanto le esigenze di un condomino non danneggiano gli altri vicini. Diritto di sicurezza e decoro architettonico sono interessi entrambi meritevoli di tutela; in altri termini, il diritto di sicurezza è da considerarsi sempre prevalente rispetto a quello degli altri condòmini di vedere finestre senza grate, e non confligge con il decoro architettonico. Di conseguenza, in caso di contenzioso, il giudice deva tenere conto sia del contesto del palazzo, sia della necessità da parte dei condomini di realizzare delle opere a tutela della loro incolumità. osserva che le inferriate e le grate, nelle relative forme, contribuiscono a determinare l'aspetto, l'estetica e le linee architettoniche di un palazzo. Nel contesto di un Condominio, l'installazione delle inferriate alle finestre soggiace a dei limiti. La loro installazione, infatti, incide sul decoro architettonico in quanto si inseriscono nel contesto più ampio della facciata condominiale. Dunque, per installare delle inferriate alle finestre, occorre verificare se per tali operazioni il regolamento contrattuale, allegato al rogito, pone limiti e se prevede il consenso dell'amministratore e/o dell'assemblea. In tal caso, il loro parere è vincolante; diversamente, se nulla è detto in proposito, il diritto di installare le inferriate alle finestre è subordinato al rispetto dell'armonia e del decoro architettonico della facciata, che è un bene comune di tutti i condomini, ma non è subordinato ad alcun permesso, per cui il singolo può ben effettuare gli opportuni interventi a sue spese, nel rispetto dei limiti di veduta sul fondo altrui (Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11319). Tuttavia, nonostante tale assunto, alcuni giudici, invece, hanno osservato che le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell'edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costituiscono semplice integrazione delle finestre, che non contrasta con l'armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose, da valutare caso per caso). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani (Trib. Roma, 30 novembre 2016, n. 22231). Premesso quanto innanzi esposto, in tema di sicurezza, i giudici di merito hanno evidenziato che se le griglie sono realizzate per tutelare la sicurezza, allora sono consentite anche in violazione del decoro architettonico dell'edificio (Trib. Milano, 17 gennaio 2020, n. 451: a detta del decidente, quindi, non era tanto l'intervento in sé a poter compromettere il decoro architettonico del Condominio, quanto la realizzazione di un intervento fuori contesto e che rovinasse da solo le linee e la simmetria della facciata dell'edificio. Difatti, nel caso in questione, doveva escludersi che l'apposizione delle grate metalliche da parte dei condomini convenuti costituisse una violazione del decoro architettonico). In conclusione, in risposta al quesito in esame, è legittimo montare inferriate sul balcone e sulle finestre necessarie per garantire il diritto alla sicurezza del domicilio da parte del proprietario di casa, in quanto le esigenze di un condomino non danneggiano gli altri vicini. Diritto di sicurezza e decoro architettonico sono interessi entrambi meritevoli di tutela; in altri termini, il diritto di sicurezza è da considerarsi sempre prevalente rispetto a quello degli altri condòmini di vedere finestre senza grate, e non confligge con il decoro architettonico. Di conseguenza, in caso di contenzioso, il giudice deva tenere conto sia del contesto del palazzo, sia della necessità da parte dei condomini di realizzare delle opere a tutela della loro incolumità. |