La mancata acquisizione dell’informazione trasmessa via PEC va dimostrata dal destinatario della notifica
26 Agosto 2020
In un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni, interrotto per morte della ricorrente, era stata disposta con ordinanza interlocutoria l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti degli eredi (in quanto litisconsorti necessari), non essendo stato loro notificato il ricorso. Il Giudice assegnava 90 giorni per provvedere e tale adempimento non veniva ottemperato, conseguendo l'inammissibilità del ricorso.
A tal proposito la Cassazione sottolinea che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16. C.4, d.l. n. 179/2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano telematicamente all'indirizzo PEC del destinatario e la trasmissione del documento informatico si intende perfezionata con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 68/2005, che all'art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC) che costituisce il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuta nella casella di posta elettronica del destinatario.
La Cassazione osserva che l'acquisizione o meno da parte del destinatario dell'informazione trasmessa nella casella PEC può dipendere da molteplici cause esterne, anche relative all'errore umano (distrazione, inavvertita cancellazione del dato e dimenticanze ecc.) che non dipendono dalle modalità di funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dati. Inoltre, nel caso in esame difetta l'indicazione della prova idonea ad accertare che la mancata conoscenza non dipende dalla negligenza del destinatario, non essendo stata neppure ipotizzata la impossibilità per causa tecnica. |