Le conseguenze dell'apertura di credito bancario senza la regolare delibera assembleare
11 Settembre 2020
Massima
In mancanza di delibera assembleare, il contratto di apertura di credito è inefficace nei confronti del condominio, in ragione del fatto che, in tale situazione, l'amministratore di condominio rappresenta un falsus procurator. Il caso
Il Condominio aveva chiesto al giudice adito l'accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti del contratto di apertura di credito sottoscritta a suo nome nel 2012 da Tizio (Amministratore) su un conto corrente acceso nel 2007 presso la Banca. Inoltre, l'ente di gestione aveva chiesto la declaratoria della non debenza in favore dell'istituto delle somme a debito risultanti alla chiusura di detto conto, e la condanna dell'Amministratore a manlevare il Condominio da qualunque somma fosse chiamata a rispondere nei confronti dell'istituto. Costituendosi in giudizio, la Banca eccepiva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna solidale del Condominio e di Tizio, quest'ultimo quale fideiussore per detta apertura di credito, al pagamento delle somme dovute a debito come saldo negativo del conto in oggetto di circa 10 mila euro. La questione
La questione in esame è la seguente: quali sono le responsabilità del Condominio per l'apertura di credito ottenuta dall'Amministratore con verbali falsi? Le soluzioni giuridiche
A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che il conto corrente in oggetto era stato regolarmente acceso nel 2007 da Tizio, già Amministratore del Condominio, e detto conto presentava un saldo negativo nel dicembre 2012, quindi, anche prima dell'apertura di credito oggetto del presente giudizio, con uno scoperto evidentemente tollerato dalla Banca fin dall'inizio del rapporto. Dunque, il conto risultava essere stato regolarmente movimentato con accrediti e addebiti dall'apertura e, fino al momento della sua chiusura, non risultava che il saldo negativo finale fosse stato direttamente provocato dall'apertura di credito chiesta da Tizio nell'anno 2012. Secondo il Condominio, nel 2012, Tizio non era legittimato all'apertura di credito in oggetto, perché non aveva ricevuto una valida delega in tal senso dall'assemblea. Difatti, il modulo di delibera assembleare prodotto da Tizio in Banca in quell'occasione era falso; per tali motivi, anche il Presidente dell'assemblea aveva nel frattempo presentato querela per contestare la veridicità della sua firma e la stessa presenza all'adunanza. Premesso quanto esposto, secondo il Tribunale adìto, sulla base degli atti, allo stato non risultava sufficientemente provata la sussistenza di una valida delega assembleare a fronte delle contestazioni del Condominio suffragate anche dalla presentazione di due denunce penali, ragion per, in sede civile, ha trovato sicuro accoglimento la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'apertura di credito nei confronti del Condominio come atto compiuto da falsus procurator. Per l'effetto, è stata esclusa qualunque rilevante colpa della Banca, a fronte della delibera presentata al momento dell'apertura di credito dall'Amministratore che fino ad allora aveva regolarmente operato su detto conto, a prescindere dagli esiti dei procedimenti penali nel frattempo aperti. Dall'altro lato, però, ritenendo la mancata incidenza dell'apertura di credito direttamente sul saldo negativo del conto (già preesistente), il giudicante ha accolto la domanda riconvenzionale svolta della Banca, fermo restando che le singole operazioni (bonifici, assegni, ecc.) ben potranno essere oggetto di separate eventuali azioni restitutorie o risarcitorie in presenza dei relativi presupposti. Per i motivi esposti, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la Banca e l'Amministratore sono stati condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca delle somme dovute a debito alla data di chiusura del conto. Osservazioni
La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito alle responsabilità dell'Amministratore in materia di apertura di credito senza delega dell'Assemblea. Preliminarmente, giova ricordare che la riforma del Condominio, nell'introdurre nuovi oneri, ha previsto un sistema di controllo sull'attività dell'Amministratore in ragione di un fine di trasparenza e pubblicità a favore dei condòmini e dei terzi. Come anticipato, la l. n. 220/2012 è intervenuta sulla disciplina del conto corrente (nuovo art. 1129, comma 7, c.c.) prevedendo che “l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. Chiaramente, il legislatore, intervenendo sul conto corrente, ha inteso assicurare un'immediata verifica sull'andamento della gestione in caso di controllo. È da rilevare che l'Amministratore è tenuto ad operare sul conto corrente sempre e solo “nella qualità di Amministratore” e ciò emerge dal fatto che, in caso di emissione di assegno scoperto, il protesto viene elevato al Condominio solo qualora l'Amministratore evidenzi, sul titolo, la sua qualità, altrimenti il protesto viene eseguito nei confronti di lui personalmente (Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2013, n. 25371); costituisce, pertanto, sempre irregolarità l'utilizzo, da parte dell'Amministratore, delle somme depositate sul conto corrente condominiale per finalità non strettamente inerenti la gestione dell'edifici. All'istituto di credito è sufficiente avere certezza che una persona sia effettivamente Amministratore del Condominio che dice di rappresentare e non anche che quel Condominio abbia scelto quell'istituto. Premesso quanto innanzi esposto, in riferimento alla fattispecie oggetto di commento, il pregio della sentenza del Tribunale di Ravenna è quello di aver ribadito, in tale materia, le conseguenze derivanti dall'assenza di una valida delega dell'assemblea. Tale questione ha trovato conferma in altri precedenti; difatti, secondo altri giudici, il contratto di affidamento del credito bancario, stipulato da un soggetto che abbia agito in nome e per conto del Condominio, pur non essendo munito dei relativi poteri autorizzativi, deve ritenersi privo di effetti nei confronti del falso rappresentato. Ne consegue che la Banca che abbia contratto con un falsus procurator, nulla potrà pretendere nei confronti del Condominio che sia stato, appunto, falsamente rappresentato (App. Milano 21 agosto 2019, n. 3528: nella specie, la Corte territoriale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso ai danni del Condominio relativamente ad uno scoperto di conto corrente derivante da un finanziamento stipulato dal precedente Amministratore, in mancanza di potere rappresentativo). Ed ancora, in materia condominiale, ove l'Amministratore compia atti in nome e per conto del Condominio, in assenza di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, l'attività dallo stesso compiuta deve considerarsi posta in essere da un rappresentante senza poteri. Quindi, nel caso in cui l'Amministratore assuma l'iniziativa di stipulare un contratto senza prima dotarsi dell'approvazione assembleare, il contraente non vedrà conclamato l'obbligo dei singoli condomini di partecipare alle spese derivanti dall'esecuzione di quel contratto (Giud. Pace Salerno, 17 ottobre 2013, n. 3805). In siffatte ipotesi, però, la legge consente ai soggetti rappresentati di ratificare gli atti compiuti dal falsus procurator (artt. 1399, 1130 e 1131 c.c.) con efficacia retroattiva, purché ovviamente la ratifica sia stata validamente espressa nelle stesse forme che si sarebbero rese necessarie per una anticipata procura. Quindi, non è configurabile la responsabilità dell'Amministratore di Condominio in carenza di potere, se vi è ratifica, anche parziale, dell'operato del falsus procurator (Trib. Ascoli Piceno 8 settembre 2004; Trib. Monza 6 dicembre 1982). In conclusione, il fido bancario ottenuto con verbali falsi prodotti dall'Amministratore di Condominio non legittima la Banca ad ottenere la restituzione del capitale dal Condominio (Giud. Pace Bologna, 6 luglio 2017, n. 2441). Pertanto, se lo scoperto di conto deriva da un'illecita sottoscrizione da parte dell'Amministratore, la declaratoria di inefficacia del contratto verso il Condominio fa sì che il c.d. rientro debba essere effettuato dall'Amministratore e solamente verso di questi preteso. In tale situazione, dunque, in caso di contratto stipulato di falsus procurator, nessun effetto di detto contratto è destinato a prodursi nella sfera giuridica del falso ra Guida, La legittimazione dell'amministratore nell'opposizione a decreto ingiuntivo: falsus procurator e principio dell'affidamento, in Condominioelocazione.it, 4 settembre 2019 Petrelli, Amministratore (attribuzioni), in Condominioelocazione.it, 21 giugno 2018 Lazzaro, Il condominio dopo la riforma, Milano, 2013, 282 De Gioia, Condominio. Diritti, obblighi, gestione, tutela processuale e mediazione, Milano, 2010,413 |