Sul licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia
14 Settembre 2020
In tema di licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia, la Cassazione riafferma, da un lato, il principio in base al quale lo svolgimento di altra attività lavorativa configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell'ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia (valutata con un giudizio ex ante), dall'altro precisa come, in ogni caso, il lavoratore non debba astenersi da ogni attività essendo l'unico limite rappresentato dalla necessaria compatibilità di tale attività con lo stato di malattia e dalla sua conformità all'obbligo di correttezza e buona fede gravante sul lavoratore.
Il recesso è, pertanto, legittimo laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione. |