Quando il deposito telematico degli atti processuali può dirsi tempestivo?

Redazione scientifica
22 Settembre 2020

La Suprema Corte chiarisce in quale momento può definirsi perfezionato il deposito telematico degli atti processuali, facendo riferimento a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012.

Con l'ordinanza n. 19163/20, depositata il 15 settembre, la Corte di Cassazione chiarisce in quale momento può definirsi perfezionato il deposito telematico degli atti processuali.

La Corte d'Appello dichiarava inammissibile per tardività il reclamo presentato da una parte contro l'ordinanza del Tribunale.
Avverso la decisione il reclamante propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, in quanto il deposito del reclamo era stato attuato con modalità telematica e la ricevuta di avvenuta consegna era pervenuta in tempo, a nulla rilevando la successiva PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell'intervento della cancelleria al momento dell'accettazione della busta telematica (risalente al giorno successivo).

La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando come la ricevuta di avvenuta consegna sia statao generata senza ritardo.
A tal proposito, i Giudici di legittimità ribadiscono che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda PEC (cioè la ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore della casella di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 7 dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012.
In tal senso, la Corte afferma che il deposito può dirsi tempestivamente effettuato quando la suddetta ricevuta venga generata entro la fine del giorno di scadenza.
Proprio per questo motivo, i Giudici accolgono il ricorso, cassano il decreto impugnato e rinviano la causa alla Corte d'Appello.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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