Modificate le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria

Fabio Fiorucci
25 Settembre 2020

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 13 agosto 2020, ha modificato le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate con il Provvedimento del 15 gennaio 2019.

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 13 agosto 2020, ha modificato le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate con il Provvedimento del 15 gennaio 2019.

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del 13 agosto scorso e si applicheranno alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore (invece i procedimenti pendenti continueranno a seguire l'iter procedurale previgente).

Con le nuove disposizioni Bankitalia attua quanto in materia previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). La predetta Direttiva, al fine di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio, prevede, tra l'altro, l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie; affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale. Nel recepire la Direttiva, il legislatore ha esteso il nuovo regime sanzionatorio – per ragioni di omogeneità ed efficienza – a tutte le violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo unico bancario (TUB) e dal Testo unico della finanza (TUF) alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia.

Come noto, la disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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