Decreto Rilancio: crediti d'imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro

Giancarlo Marzo
28 Settembre 2020

La ripartenza delle imprese passa anche per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Tra le numerose misure di sostegno economico introdotte dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), trovano spazio due crediti d'imposta rivolti a professionisti ed imprenditori alle prese con le spese sanitarie di prima necessità: uno relativo alle opere di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché all'acquisto di dispositivi di protezione (c.d. bonus sanificazione, art. 125); il secondo relativo agli interventi e investimenti necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento della diffusione del virus (c.d. bonus adeguamento ambienti di lavoro, art. 120).
Premessa

La ripartenza delle imprese passa anche per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Tra le numerose misure di sostegno economico introdotte dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), trovano spazio due crediti d'imposta rivolti a professionisti ed imprenditori alle prese con le spese sanitarie di prima necessità: uno relativo alle opere di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché all'acquisto di dispositivi di protezione (c.d. bonus sanificazione, art. 125); il secondo relativo agli interventi e investimenti necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento della diffusione del virus (c.d. bonus adeguamento ambienti di lavoro, art. 120).

Bonus sanificazione

Il credito d'imposta introdotto dall'art. 125 del decreto Rilancio - i cui termini di presentazione della relativa domanda con annessa documentazione sono scaduti lo scorso 7 settembre- investe un'ampia gamma di misure, quali: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione; d) l'acquisto e l'eventuale installazione di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi). Il credito d'imposta, per il quale il Legislatore ha stanziato una copertura di 200 milioni di euro per l'anno 2020, è pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito, fruibile da esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, è commisurato alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con strumenti di pagamento tracciabili. I beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ovvero in compensazione tramite modello F24. In alternativa, è possibile optare per la cessione, anche solo parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Opzione, quest'ultima, esercitabile fino al 31 dicembre 2021 su richiesta che il soggetto cedente deve inoltrare a partire dal 14 settembre 2020.

Percentuale di fruizione del bonus

Con alcuni provvedimenti mirati (il n. 259854 del 10 luglio e il n. 302831 dell'11 settembre) l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che l'effettiva percentuale di fruizione del credito d'imposta in esame è pari al 15,6423%. La percentuale è stata rimodulata sulla base del rapporto tra il limite di spesa di euro 200.000.000 previsto dal decreto Rilancio e l'ammontare risultante dalle richieste validamente presentate entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro. Una vera e propria beffa per i contribuenti che avevano fatto affidamento sulle promesse iniziali, ai quali verrà restituito, nella sostanza, solo il 9,38% delle spese sostenute.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro

L'articolo 120 del decreto Rilancio riconosce ai contribuenti un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi resisi necessari all'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. La norma prevede un limite di spesa massima di 80 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta per l'adeguamento è cumulabile con le altre agevolazioni previste per le spese della stessa natura, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Accedono all'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile un elenco delle attività ammesse), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Analogamente a quanto previsto per il bonus sanificazioni, i contribuenti possono beneficiare del credito per le spese effettivamente sostenute con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Nella comunicazione, è necessario indicare sia gli importi sostenuti fino al mese antecedente all'invio telematico della comunicazione, sia gli importi che prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione può esse inoltrata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2021.

Tipologie di interventi agevolati

L'agevolazione riguarda gamma eterogenea di interventi, quali:

  • l'acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti in attività innovative, ivi compresi lo sviluppo e/o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (anche software, sistemi di videoconferenza e sicurezza della connessione, investimenti per consentire il lavoro in smart working, etc.);
  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti ed utenti.
Cessione del credito

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 121 del decreto Rilancio). La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. Ai fini della cessione, il beneficiario del credito può utilizzare il servizio web dedicato disponibile nell'area autenticata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione della cessione può essere inoltrata a partire dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione di utilizzo del bonus è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.

In seguito all'avvenuta accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. È inibito al cedente l'utilizzo della quota di credito ceduta e non utilizzata dal cessionario.

Conclusioni

Le agevolazioni fiscali in esame, frutto della massiccia decretazione d'urgenza intervenuta negli ultimi mesi, non sono riuscite nell'intento di smorzare gli effetti negativi della crisi emergenziale in atto. In alcuni casi, infatti, le misure introdotte si sono rilevate opinabili o, addirittura, del tutto inefficaci. È il caso del tax credit per le spese di sanificazione a acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del decreto Rilancio di cui sopra detto.

Il timore iniziale per cui lo stanziamento di 200 milioni di euro per la copertura di tale agevolazione si rivelasse insufficiente, si è, purtroppo, rilevato fondato: in sostanza, il credito effettivamente spettante, in rapporto alle spese sostenute, passa da un massimo (ipotizzato) del 60% delle spese sostenute, ad un effettivo rimborso del 15% da calcolare, peraltro, sul 60% della spesa effettivamente sostenuta, per una reale percentuale di credito spettante pari al 9,38% per ciascun beneficiario. È difficilmente ipotizzabile, dunque, che tale agevolazione possa far fronte al sostenimento delle consistenti spese di sanificazione e acquisto di dispositivi -improduttive e non legate all'attività di impresa- che da mesi gravano sui bilanci degli imprenditori.

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