È possibile fissare un termine per il rilascio dell'immobile ex art. 56 l. n. 392/78 prima del 1.9.2020?

30 Settembre 2020

La risposta non può che essere negativa.Il decreto “Cura Italia” n. 18/2020 aveva previsto all'art. 103, comma 6, la sospensione, fino al 30 giugno 2020 dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio per immobili sia ad uso abitativo che ad uso diverso. Precisamente la norma recitava: «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». In sede di conversione (l. n. 27/2020) il termine predetto è stato prorogato al 1.9.2020.

È possibile fissare un termine per il rilascio dell'immobile ex art.56 l. n. 392/78 prima del 1.9.2020?

La risposta non può che essere negativa.

Il decreto “Cura Italia” n. 18/2020 aveva previsto all'art. 103, comma 6, la sospensione, fino al 30 giugno 2020 dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio per immobili sia ad uso abitativo che ad uso diverso. Precisamente la norma recitava: «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». In sede di conversione (l. n.27/2020) il termine predetto è stato prorogato al 1.9.2020.

In sostanza il decreto legge, prima, e la legge di conversione, poi, sono intervenuti a sospendere un termine processuale rendendo improcedibili (sino al 1.9.2020) le esecuzioni di rilascio di beni immobili (artt.605 e ss. c.p.c.) da avviare o già in corso alla data del 17.3.2020 (entrata in vigore del d.l. n.18/20 pubblicato nella G.U. n. 70 del 17.3.2020) atteso il principio che regola l'efficacia nel tempo delle norme, in genere, e di quelle processuali in particolare (tempus regit actum) per cui l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio (art. 11, comma 1, disposizioni sulla legge in generale).

La norma pertanto si applica anche alle procedure esecutive iniziate prima dell'emergenza Covid-19 con conseguente sospensione delle residue attività processuali in corso e illegittimità di quelle eventualmente proseguite dopo la emanazione del d.l. n.18/2020.

Non è escluso che un titolo esecutivo di rilascio sia stato emesso o sia emesso prima del 1.9.2020: in entrambi i casi, tuttavia, alcuna esecuzione potrebbe essere iniziata o proseguita sino al 1.9.2020.

Ciò significa che ove il giudice abbia già fissato ex art.56 l. n. 392/78 – nei provvedimenti emanati prima della legislazione emergenziale - un termine per l'esecuzione antecedente il 1.9.2020 l'esecuzione non potrà comunque essere iniziata o proseguita prima di detta data; invece eventuali provvedimenti di rilascio emessi dopo il 17.3.2020 e che abbiano fissato per il rilascio, impropriamente, una data antecedente il 1.9.2020 potrebbero essere opposti.

Il nostro ordinamento prevede infatti – ai sensi dell'art.56 l. n.392/78 – che il giudice, con il provvedimento che dispone il rilascio, fissa la data dell'esecuzione. Si tratta di un provvedimento che il giudice deve pronunciare d'ufficio e che è diretto a regolare l'iter esecutivo: ad esso viene, infatti, attribuita una funzione ordinatoria del processo esecutivo che verrà instaurato nel caso in cui il conduttore ometta di rilasciare spontaneamente il bene. Nonostante sia contenuta nella legge equo canone la predetta disposizione si applica a tutte le controversie che abbiano come esito lo scioglimento del contratto di locazione. Inoltre tale provvedimento non è limitato alle statuizioni emesse in esito al procedimento di sfratto, ma ha una applicazione più vasta, riferendosi a tutte le controversie le quali possono avere quale esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex artt.1453 e ss. c.c. sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, ovvero per convalida di licenza per finita locazione.

Secondo la ricostruzione della Suprema Corte il predetto termine ha natura processuale e quindi non comporta una posticipazione della fine del rapporto, né esclude la mora del conduttore nella restituzione della cosa a far data dalla cessazione del vincolo e non dalla scadenza del termine per l'esecuzione. La Suprema Corte - Cass. civ., sez.III, 11 giugno 1998 n.5798 - ha chiarito infatti che «il provvedimento con il quale il giudice nel disporre il rilascio dell'immobile locato, fissa la data dell'esecuzione ai sensi dell'art.56 della legge sull'equo canone, non incide sulla data di cessazione del rapporto che rimane quella accertata nella sentenza che ordina il rilascio, né esclude la mora del conduttore per il periodo successivo a questa…tale provvedimento esaurisce, pertanto, i suoi effetti sul piano processuale senza pregiudicare il diritto del locatore al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e al risarcimento dei maggiori danni ai sensi dell'art.1591 c.c. che il conduttore può evitare solo provando, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la mancata riconsegna nel termine contrattuale è dipesa da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile».

La natura del detto termine è ben chiarita dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez.III, 2 ottobre 2008, n. 24526) secondo la quale «…la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (art. 56 l. 27 luglio 1978, n. 392), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva…».

Ebbene non v'è dubbio che il predetto termine ex art.56 l. n. 392/78 non possa, per effetto del d.l. n.18/2020 essere fissato a data anteriore al 1.9.2020.

Fonte: ilprocessocivile.it

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