Il lavoratore in malattia può chiedere le ferie per evitare di sforare il periodo di comporto

La Redazione
06 Ottobre 2020

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, in modo da sospendere il decorso del periodo di comporto e conservare l'integrità del rapporto di lavoro. A tale facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie richieste ma occorrono ragioni organizzative di natura ostativa per il rifiuto. In caso contrario, il licenziamento è illegittimo.

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, in modo da sospendere il decorso del periodo di comporto e conservare l'integrità del rapporto di lavoro. A tale facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie richieste ma occorrono ragioni organizzative di natura ostativa per il rifiuto. In caso contrario, il licenziamento è illegittimo.

Così la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 19062/20, depositata il 14 settembre.

Una lavoratrice veniva reintegrata dal Tribunale di Melfi presso la società datrice di lavoro ma veniva collocata presso una diversa sede, lontana dalla propria abitazione e con mansioni deteriori che peggiorarono le sue condizioni di salute. L'assenza per malattia si prolungava quasi fino all'esaurimento del periodo di comporto e la donna chiedeva dunque un periodo di ferie di 20 giorni, che la società accordava per un solo giorno. Ritenendo ingiustificate le successive assenze, la società licenziava per giusta causa la lavoratrice, la quale proponeva dunque ricorso. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, respingevano il ricorso. La questione è dunque giunta all'attenzione della Corte di Cassazione.

La lavoratrice lamenta la violazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., oltre che del CCNL, deducendo di aver giustificato le proprie assenze mediante certificazione medica, prodotta contestualmente alla richiesta di un periodo di ferie in prossimità dell'esaurirsi del periodo di comporto. Il Collegio ritiene fondata la censura affermando che le assenze risultavano giustificate. Ed infatti il mutamento del titolo dell'assenza lamentato dalla società non assume rilevanza. Secondo la giurisprudenza, dovendo ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, egli «ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto».

Risulta fondata anche la censura con cui la ricorrente lamenta che in presenza della richiesta di un periodo di ferie da parte del lavoratore in malattia e prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare la perdita del posto di lavoro, le ferie debbano sostanzialmente essere accordate salvo obiettive ragioni organizzative o produttive. La pronuncia in commento richiama infatti la sentenza n. 27392/18 con cui la S.C. ha affermato che «il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive». Diversamente, il licenziamento risulta illegittimo.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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