Ecobonus e Superbonus, in GU i decreti “Requisiti tecnici” e “Asseverazioni”

La Redazione
07 Ottobre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale - 5 ottobre 2020 n. 246 - sono stati pubblicati i due attesi decreti del MISE (diffusi il 6 agosto scorso) sui requisiti tecnici e le asseverazioni per l'applicazione dell'Ecobonus e della super detrazione IRPEF ed IRES del 110% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”. I decreti, che completano il quadro normativo per l'esercizio dell'opzione, entrano in vigore dal 6 ottobre.

Nella Gazzetta Ufficiale - 5 ottobre 2020 n. 246 - sono stati pubblicati i due attesi decreti del MISE (diffusi il 6 agosto scorso) sui requisiti tecnici e le asseverazioni per l'applicazione dell'Ecobonus e della super detrazione IRPEF ed IRES del 110% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”. I decreti, che completano il quadro normativo per l'esercizio dell'opzione, entrano in vigore dal 6 ottobre.

Il decreto “Asseverazioni” definisce i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione finalizzata alla fruizione del Superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici; sono inoltre definite le modalità di verifica e di accertamento delle attestazioni infedeli (con relative sanzioni). Il decreto “Requisiti tecnici” definisce i requisiti che gli interventi devono avere per la fruizione dei benefici Ecobonus e Superbonus.

Per accedere al Superbonus del 110% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, sarà necessaria l'asseverazione dei tecnici abilitati. Il tecnico abilitato apporrà l'asseverazione che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo. Le asseverazioni possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.

I nuovi requisiti tecnici sono esplicitati negli Allegati A, C, E, F, G, H. I limiti di spesa assoluti nell'Allegato B.