Prescrizione e azione di regresso INAIL: la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna

La Redazione
13 Ottobre 2020

In materia di azione di regresso dell'INAIL per prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, ai fini della prescrizione, tenendo conto della distinzione tra i casi in cui manchi un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale...

In materia di azione di regresso dell'INAIL per prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, ai fini della prescrizione, tenendo conto della distinzione tra i casi in cui manchi un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e di quelli in cui tale accertamento sussiste con pronuncia penale di condanna, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una condanna.

Così si esprime la Suprema Corte nell'ordinanza n. 21590/20, depositata il 7 ottobre.

Il Tribunale di Oristano accoglieva la domanda dell'INAIL, volta alla condanna del convenuto al rimborso della somma capitalizzata della rendita erogata ai superstiti a causa dell'infortunio di un dipendente, rimasto ucciso dal crollo di una gru che stava smontando insieme all'attuale ricorrente.


La pronuncia veniva confermata anche dal Giudice di secondo grado, il quale aveva disatteso l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellante alla stregua della sentenza di patteggiamento penale e degli esiti dell'istruttoria espletata in primo grado, le quali avevano accertato la sua responsabilità penale e, di conseguenza, avevano fondato il diritto di regresso dell'INAIL.


Avverso la suddetta pronuncia, lo stesso propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte avesse respinto l'eccezione di decadenza o di prescrizione del diritto azionato dall'INAIL per via della ritenuta equivalenza all'accertamento penale di condanna della sentenza di applicazione della pena su richiesta, i cui contenuti erano stati da lui contestati.

La Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso, in quanto privo di specificità.

A tal proposito, gli Ermellini richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di azione di regresso dell'INAIL ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 nei confronti di chi è civilmente responsabile per le prestazioni erogate dopo un infortunio sul lavoro, tenendo conto della distinzione tra i casi in cui manchi un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale (dove l'azione di regresso è soggetta al termine di decadenza di 3 anni) e quelli in cui sussiste tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta al termine di prescrizione di 3 anni), «la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata ex art. 445 comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p., ad una di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione».


Anche per tale ragione, gli Ermellini rigettano il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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