La notifica telematica del rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento fa decorrere il termine breve?

Redazione scientifica
15 Ottobre 2020

La notifica del testo integrale della pronuncia reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione.

Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 19006/20, depositata il 14 settembre

La Corte d'Appello respingeva il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposta dalle parti in proprio e in qualità di soci.
Avverso la sentenza reiettiva del reclamo i soccombenti propongono ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti, la sentenza di rigetto del reclamo è stata rituale notificata tramite PEC e le parti hanno presentato ricorso oltre il termine breve dei 30 giorni (ex art. 18, c. 14, l. fall.).
In proposito, la Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale (tra cui Cass. n. 23443/19) secondo cui «la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.»

Infatti, come è stato chiarito, la modifica dell'art. 133 codice di rito ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali - di carattere derogatorio e speciale - in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto l'art. 18 l.fall. (che richiama l'art. 17) ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr anche l'art. 99, u.c., L.fall. nonché l'art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.); al tempo stesso, è stato precisato che l'operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. adopera del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria.
Chiarito questo, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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