La notifica telematica del rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento fa decorrere il termine breve?
15 Ottobre 2020
Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 19006/20, depositata il 14 settembre
La Corte d'Appello respingeva il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposta dalle parti in proprio e in qualità di soci.
La Suprema Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti, la sentenza di rigetto del reclamo è stata rituale notificata tramite PEC e le parti hanno presentato ricorso oltre il termine breve dei 30 giorni (ex art. 18, c. 14, l. fall.). Infatti, come è stato chiarito, la modifica dell'art. 133 codice di rito ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali - di carattere derogatorio e speciale - in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto l'art. 18 l.fall. (che richiama l'art. 17) ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr anche l'art. 99, u.c., L.fall. nonché l'art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.); al tempo stesso, è stato precisato che l'operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. adopera del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |