Il committente è responsabile (anche) per le sanzioni civili

19 Ottobre 2020

Tra sanzione civile ed omissione contributiva sussiste un legame di automaticità funzionale che permane anche dopo l'irrogazione della sanzione. Pertanto, la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 - nella previgente formulazione - si estende anche alle sanzioni civili.

Tra sanzione civile ed omissione contributiva sussiste un legame di automaticità funzionale che permane anche dopo l'irrogazione della sanzione. Pertanto, la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 - nella previgente formulazione - si estende anche alle sanzioni civili.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22395/20 depositata il 15 ottobre.

Il caso. La Corte d'appello di Bologna, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, riteneva la responsabilità solidale di un committente, in relazione ad un contratto di appalto eseguito nell'anno 2006, in relazione ai contributi non versati dall'appaltatore, escludendo tuttavia tale responsabilità rispetto alle sanzioni civili. Nel merito, i Giudici di merito ritenevano adeguatamente provati le circostanze in fatto sottese a tale solidarietà, risultanti da «dichiarazioni di alcuni lavoratori e sulla significativa documentazione esaminata dagli ispettori» dell'INPS. Contro tale sentenza la committente proponeva ricorso alla Corte di cassazione, articolando vari motivi, al quale si opponeva l'Istituto proponendo altresì ricorso incidentale.

Il verbale ispettivo è liberamente valutabile dal giudice. In particolare, e per quanto qui interessa, la società si doleva della violazione dell'art. 2697 c.c. per avere i Giudici di merito attribuito efficacia probatoria (in estrema sintesi) ai verbali ispettivi, mentre il materiale probatorio «avrebbe dovuto essere liberamente apprezzato dal giudice per rilevarne l'importanza agli effetti della prova». Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, rigettando il ricorso, ribadisce il principio per cui «i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» mentre, rispetto ad eventuali circostanze o fatti ulteriori, «tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori».
Sanzione civile ed omissione contributiva erano funzionalmente connesse. Venendo al ricorso incidentale dell'Istituto, quest'ultimo si doleva della omessa condanna della committente al pagamento (anche) delle sanzioni civili, posto che nella formazione all'epoca vigente dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 non v'era nulla che (in sintesi) autorizzasse ad escludere la responsabilità solidale anche rispetto a tali somme. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso incidentale. In particolare, nell'avviso della Corte, la sanzione in discorso costituisce una «conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore». Pertanto, prosegue la Corte, sussiste tra omissione contributiva e sanzione «un vincolo di dipendenza funzionale che […] incide non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione» (in questo senso anche Cass. SS.UU. n. 5076/2015).

Sono nella specie irrilevanti le modifiche che la norma ha avuto. Sotto altro profilo, prosegue la Corte, nemmeno risulta applicabile (anche solo in via di ausilio interpretativo) la modifica introdotta successivamente introdotta dal d.l. n. 5/2012 (che espressamente escludeva dal novero della responsabilità in commento le sanzioni civili), atteso che tale norma «non contiene elementi per indurre l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale» risultando, al contrario, tale novella «applic(abile) agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo».

(Fonte: Diritto e Giustizia)