La rinuncia all'eccezione di compensazione nel contratto di locazione ad uso diverso è valida ed efficace

19 Ottobre 2020

Nel contratto di locazione ad uso diverso non sussiste alcuna “parte debole” meritevole di particolare tutela e, pertanto, l'autonomia contrattuale è più ampia rispetto al contratto di locazione ad uso abitativo.

La rinuncia, da parte del conduttore, all'eccezione di compensazione con riferimento al deposito cauzionale non è contraria alle disposizioni imperative in materia di locazione ma, anzi, rafforza quanto voluto dal legislatore. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20975/20, depositata il 1° ottobre.

La vicenda. Nel caso in esame la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato l'ingiunzione di pagamento tesa a ottenere la restituzione del deposito cauzionale in quanto, ai sensi delle pattuizioni contenute nel contratto, il conduttore aveva rinunciato a far valere diritti di ritenzione o compensazione.

Le censure del ricorrente. A dire della ricorrente la rinuncia alla compensazione è un negozio giuridico che deve venire in essere dopo il sorgere del credito altrimenti mancherebbe l'oggetto del negozio stesso.

Il contratto di locazione ad uso diverso e l'inesistenza di una parte debole. In primo luogo, la Corte ribadisce che nel contratto di locazione, ad uso diverso, non sussiste alcuna parte debole meritevole di una particolare salvaguardia nella formazione del concreto sinallagma. In altre parole, in tale tipo di contratto, trova ampio spazio la libertà negoziale delle parti che viene limitata unicamente dalle disposizioni imperative in materia.

La rinuncia alla compensazione del deposito cauzionale. La rinuncia espressa del conduttore all'eccezione di compensazione, con riferimento al deposito cauzionale, persegue lo scopo di impedire un utilizzo del deposito cauzionale non conforme alla sua funzione di garanzia per gli eventuali danni subiti dall'immobile che vanno oltre il normale deperimento per l'utilizzo. Orbene tale pattuizione, ben lungi dall'essere difforme rispetto ai principi normativi attinenti al tipo di contratto, ha potenziato e specificato quanto già previsto dalle norme della specifica materia.

La Corte e l'interpretazione del contratto. Infine il Supremo collegio osserva che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si chiede alla Corte di interpretare una clausola contrattuale in modo differente rispetto al Giudice di gravame tenuto conto di una diversa valutazione fattuale e non di una violazione di norme di diritto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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