Cartella di pagamento impugnabile anche se il contribuente è venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo
20 Ottobre 2020
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. A ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Pertanto, una volta che sia fornita prova della regolarità della notifica risulta destituito di fondamento il presupposto sulla cui base il ricorso è stato considerato ammissibile, e ritorna in vigore il principio generale in forza del quale il ricorso deve essere presentato avverso uno degli atti elencati nel menzionato art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.
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