Recupero crediti nell'UE: il via libera del Governo all'ordinanza europea di sequestro su conti bancari

La Redazione
21 Ottobre 2020

Il Governo ha approvato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in tema di recupero dei crediti civili e commerciali nell'Unione europea.

Durante la seduta del 18 ottobre 2020, n. 67, il Governo ha affrontato il tema del recupero dei crediti civili e commerciali nell'Unione europea e ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Tale procedura si sostanzia in uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. Essa si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale. Sono invece escluse le seguenti materie: fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

La procedura è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.
Autorità giudiziaria competente per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo è quella competente a statuire nel merito della pretesa. In particolare, se il debitore è un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato. Resta fermo tuttavia l'onere del creditore di produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.
Data l'assenza di un'audizione preventiva del debitore, la procedura prevede i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

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