Il decreto istitutivo del RUNTS è in Gazzetta Ufficiale
22 Ottobre 2020
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Il decreto, emanato lo scorso 15 settembre (si veda, in merito, la precedente news, in questo portale), disciplina, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 Codice Terzo Settore, nonché' i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale. Il decreto definisce, inoltre, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico e le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. Il Registro Unico si compone, ai sensi dell'art. 3 del decreto, di 8 Sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) altri enti del Terzo Settore. Con l'iscrizione nel Registro Unico, un ente acquisisce la qualifica di ETS: l'iscrizione costituisce, quindi, il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. |