Esibizione in originale delle notifiche delle cartelle di pagamento
22 Ottobre 2020
È possibile richiedere l'esibizione in originale delle notifiche delle cartelle di pagamento, in seguito a disconoscimento formale delle fotocopie eventualmente prodotte dall'Ufficio, solo ove sussista un rischio formale e motivato di non corrispondenza tra originali e copie. Infatti sia alla stregua delle norme civilistiche (art. 2719 c.c.) che delle speciali norme del processo tributario (art. 22 c. 4 D.Lgs. 546/92), il ricorrente è abilitato a produrre i documenti in originale o in fotocopia; così dovendo attribuirsi a queste ultime la stessa valenza probatoria che il codice civile prevede per le copie fotografiche delle scritture private in generale. In entrambi i casi, si ritiene che la parte, che intenda contestarne la conformità all'originale non prodotto, è onerata di una formale dichiarazione di disconoscimento. Dichiarazione che non può essere generica od onnicomprensiva, ma deve riportare gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. |