Abbattimento e reimpianto di alberi ornamentali: i condomini devono partecipare alle spese?

Redazione scientifica
27 Ottobre 2020

Qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di uno dei proprietari arrechi l'utilità di elemento ornamentale dell'intero edificio, tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per il loro abbattimento e reimpianto, in quanto utili alla conservazione del decoro architettonico.

Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 22573/20, depositata il 16 ottobre.

L'attuale ricorrente chiedeva la condanna del Condominio al pagamento di una somma di denaro per le spese da lei sostenute ai fini dell'abbattimento ed il reimpianto di 3 alberi situati nel giardino di sua esclusiva proprietà, sostenendo che essi svolgessero una funzione ornamentale per l'edificio.

Il Tribunale di Roma respingeva la suddetta domanda, considerando indimostrata la funzione ornamentale degli alberi. A seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame con riguardo solo alla liquidazione delle spese di lite, confermando per il resto la pronuncia impugnata.
La proprietaria propone, allora, ricorso per cassazione, denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero dell'atto d'obbligo imposto dal Comune di Roma al costruttore del fabbricato, come condizione per il rilascio della concessione edilizia, avente ad oggetto la presenza di un numero congruo di alberi da mettere a dimora.

La Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, richiamando un precedente giurisprudenziale in cui la stessa aveva affermato che alle spese di potatura degli alberi che si trovano su un suolo oggetto di esclusiva proprietà di uno solo dei condomini sono tenuti tutti i condomini, qualora si tratti di piante che contribuiscono al decoro architettonico dell'edificio e quando la potatura avvenga proprio per soddisfare le esigenze di cura del decoro. Il fondamento di tale assunto deriva dal fatto che la partecipazione agli oneri condominiali non si correla per forza alla contitolarità del bene, potendo spesso derivare dall'utilità che essa fornisce alle singole unità immobiliari, a prescindere dal regime di proprietà.

Tuttavia, gli Ermellini rilevano che la doglianza della ricorrente ruota attorno al mancato esame dell'atto d'obbligo imposto al costruttore al momento della concessione edilizia per la messa a dimora degli alberi, la quale sarebbe stata decisiva ai fini della causa.
A tal proposito, i Giudici osservano che il suddetto atto non si configura come un contratto di diritto privato ma come atto intermedio del procedimento amministrativo finalizzato al conseguimento del provvedimento finale, da cui derivano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Da ciò consegue che i privati acquirenti dell'immobile edificato non possono rivendicare diritti sulla base di esso, ma nel caso in cui il beneficiario dell'originario atto di assenso edificatorio si sia obbligato nei confronti della pubblica amministrazione a non modificare la destinazione d'uso del bene, le prescrizioni oggetto della concessione edilizia costituiranno un vincolo permanente.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte evidenzia che è necessario verificare se il vincolo di destinazione della messa a dimora di un congruo numero di alberi nel Condominio costituisse situazione a vantaggio dell'intero edificio, situazione che caratterizza il caso di specie, in cui gli alberi situati nella proprietà esclusiva della ricorrente arrecano ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, conseguendone che tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese per il loro abbattimento e reimpianto, in quanto funzionali al decoro.
Segue l'accoglimento del ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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