Vano sottoscala: proprietà esclusiva o parte comune?

Redazione scientifica
09 Novembre 2020

Il singolo condomino non può vantare alcun diritto di proprietà esclusiva in virtù di un precedente testamento sul vano sottoscala il quale, per effetto del nuovo assetto immobiliare post-ricostruzione intervenuto dopo la formazione del testamento e prima della morte del de cuius, sia venuto a ricomprendersi nelle parti comuni ex art. 1117 c.c.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23119/20, depositata il 22 ottobre.

Il Tribunale di Benevento veniva adito dal condomino che lamentava l'occupazione, da parte della condomina convenuta, del vano scala condominiale ubicato al piano terra. Chiedeva dunque al Tribunale l'accertamento della natura comune dell'androne scala che garantiva l'accesso in ragione dei millesimi di proprietà a ciascuno imputabili.
La domanda veniva respinta dal Tribunale, ma la Corte d'Appello ribaltava la decisione riconoscendo la natura condominiale dell'androne. Il testamento invocato dalla convenuta a sostegno dell'asserita proprietà esclusiva, non aveva costituito alcun diritto di esclusività del vano per inefficacia ex art. 654 c.c. in quanto tale disposizione mortis causa aveva ad oggetto un bene inesistente nell'asse ereditario al tempo del decesso del testatore. L'edificio aveva infatti subito una ricostruzione il cui progetto, approvato da tutti i condomini, non prevedeva più il vano sottoscala oggetto della controversia.
La soccombente ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Cassazione.

La ricorrente sostiene che il giudice dell'appello abbia erroneamente applicato l'art. 654 c.c. in una situazione in cui non si versava in tema di legato ma di istituzione di erede. La temporanea inesistenza del bene, perché in costruzione al momento dell'atto, non avrebbe dunque potuto comportare l'inefficacia della disposizione testamentaria.
La Corte di Cassazione, pur rilevando la formale errata applicazione della norma, ritiene infondata la censura. La sentenza impugnata ha infatti appurato che lo stanzino non avrebbe potuto ritenersi ricompreso tra i beni di proprietà del de cuius e quindi oggetto di istituzione ereditaria. Infatti il vano, anche se esistente all'atto del testamento, non lo era più all'apertura della successione testamentaria per effetto della sopravvenuta ricostruzione dell'intero immobile che non prevedeva più il vano ripostiglio sottoscala conformemente al progetto approvato da tutti i comproprietari.
In conclusione, la ricorrente non avrebbe potuto (come affermato dalla Corte territoriale seppur in applicazione erronea dell'art. 654 c.c.) vantare alcun diritto di proprietà esclusiva in virtù del testamento sul vano sottoscala il quale, per effetto del nuovo assetto immobiliare post-ricostruzione intervenuto dopo la formazione del testamento e prima della morte del de cuius, era venuto a ricomprendersi nelle parti comuni ex art. 1117 c.c.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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