Sismabonus e cambio di destinazione

Redazione scientifica
11 Novembre 2020

In relazione agli interventi antisismici, la detrazione del 110% spetta anche nel caso in cui la destinazione d'uso residenziale dell'immobile, prima adibito a ricovero degli attrezzi agricoli e fienile, risulti alla fine dei lavori (Risp. AE 9 novembre 2020 n. 538).

Il caso. Tramite interpello l'Istante chiede:

  • se può beneficiare del cd. Superbonus (art. 119 d.l. 34/2020 conv. l. 77/2020) per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate (art. 1, comma da 219 a 223 l. 160/2019), anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
  • quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30% dei predetti S.A.L (art. 121 comma 1-bis d.l. 34/2020 conv. l.77/2020);
  • se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse tipologie di agevolazioni fiscali (nello specifico, Sismabonus, Superbonus e bonus facciate), l'Istante chiede quale comportamento deve essere adottato, ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura.

Le indicazioni dell'AE. È possibile fruire della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo attestante questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio. Ciò in quanto gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli indicati dall'art. 16-bis TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Relativamente a tale ultima disposizione - che riguarda la detrazione spettante a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su immobili residenziali e relative pertinenze - nella Circ. AE 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che è possibile "fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo". Il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Va, tuttavia, rilevato che la prassi ha precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E). Ciò comporta in sostanza che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 €), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi del cd. sconto in fattura, l'AE ricorda che, in relazione al Superbonus, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus e l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Le attestazioni e le asseverazioni richieste devono essere redatte in base agli allegati indicati dall'art. 3 comma4-bis, d.m. n. 58/2017. Nell'ambito dei predetti document, è altresì attestato il possesso della polizza assicurativa (art. 119 comma 14 d.l. 34/2020). Inoltre, ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30% dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Sul punto è chiarito che nel modello da utilizzare per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell'opzione dello sconto in fattura, va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione.

Fonte: Mementopiù.it

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