Il diritto di superficie si esercita anche con il compimento di atti preparatori
23 Novembre 2020
Così la Cassazione con ordinanza n. 25786/20 depositata il 13 novembre.
Il caso. La questione attiene due immobili: il primo a piano terreno, il secondo, sovrapposto, al primo piano. Il cespite posto al piano terreno si compone di appartamento e annesso cortile. Il proprietario del secondo ha installato una copertura sporgente, tale da coprire una parte del cortile.
Il diritto di superficie, chiarisce l'art. 952 c.c., consiste nel diritto di costituire, di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Il titolare del diritto di superficie può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Sul punto, è orientamento consolidato quello a tenore del quale, lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di un autonomo diritto di proprietà, ma può formare oggetto di un diritto di superficie (art. 952 c.c.) insistente sulla proprietà altrui, il quale al pari di ogni altro "ius in re aliena" è soggetto ad estinzione per effetto del non uso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 c.c.) ove la costruzione non venga edificata – Cass. n. 10498/1994.
Le opere preparatorie, ovvero le opere intermedie attraverso le quali si realizza, anche progressivamente, il manufatto finale e finito, sono atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale. Le SS.UU., cass. n. 8434/2020, hanno chiarito che costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio (cass. n. 679/1968); che, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale adoperato (cass. n. 4679/2009, pag. 6); che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera, non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n. 22127/2009 che ha ritenuto che integrasse la nozione di "costruzione" una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura).
La nozione di costruzione, hanno chiarito i giudici di legittimità, non coincide con la nozione tradizionale di costruzione intesa come manufatto stabilmente destinato a circoscrivere lo spazio e quindi a distinguere uno spazio interno da uno esterno così generando un volume.
La soluzione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, rinviato a Corte d'Appello in diversa composizione affinché faccia applicazione del seguente principio: ai fini dell'esercizio dello ius edificandi, ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954 c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell'immobile.
Fonte: dirittoegiustizia.it |