Esclusa la riferibilità alla condotta del condominio dei danni subiti dal proprietario della pizzeria costretto a chiudere
25 Novembre 2020
Così con ordinanza n. 25679/20 depositata il 13 novembre.
Il condominio citava in giudizio la società e i proprietari, nonché usufruttuari, dell'unità immobiliare adibita all'esercizio dell'attività di pizzeria e rosticceria, chiedendone la cessazione in virtù del divieto previsto dall'art. 28 del regolamento condominiale. I convenuti, con domanda riconvenzionale, chiedevano il risarcimento dei danni da lucro cessante conseguenti alla condotta imprudente e negligente del condominio, che aveva portato alla chiusura del locale commerciale.
La Corte adita accoglieva l'appello limitatamente al profilo relativo al regolamento condominiale, in quanto l'articolo sopra citato non imponeva secondo i Giudici alcuna autorizzazione dell'assemblea per l'esercizio di attività commerciali nei negozi siti al piano terra del fabbricato, e rigettava la parte relativa al risarcimento dei danni.
La Suprema Corte rileva che, in base a quanto affermato dalla Corte d'Appello, la chiusura del locale commerciale dove la società svolgeva l'attività di pizzeria e rosticceria, e le correlate perdite patrimoniali occorse, non potevano essere causalmente riferibili ad un comportamento imputabile ex art. 2043 c.c. al condominio. Infatti, l'attività degli organi di gestione condominiale si era sostanziata nella presentazione di esposti amministrativi all'amministrazione comunale ed ai NAS e nel contenzioso giudiziario davanti al Tribunale, sul presupposto dell'esercizio del potere di curare l'osservanza del regolamento di condominio, nonché di tutelare l'edificio dalle immissioni di calore, odori e rumori. Pertanto, l'impossibilità della prosecuzione dell'attività commerciale andava riferita secondo i Giudici territoriali al provvedimento sindacale che aveva inibito l'utilizzo della friggitrice fino all'installazione di un'apposita canna fumaria.
A tal proposito, la Cassazione ribadisce che «la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi. Al di fuori, infatti di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato». |