Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale

Giuseppe Vitrani
Roberto Arcella
27 Novembre 2020

Va dichiarata l'inammissibilità della proposizione di motivi nuovi inviati dal p.m. via PEC alla cancelleria della Cassazione, non essendo tali modalità conformi alle disposizioni ex artt. 582 e ss. c.p.p., essendo tassativa la modalità di presentazione delle impugnazioni e non essendo stata tale modalità derogata dalle previsioni introdotte dall'art. 24, c. 4, del D.L. n. 137/2020, mancando inoltre l'individuazione, tramite necessarie norme tecniche, dell'indirizzo PEC abilitato alla ricezione e delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi.
Massima

Va dichiarata l'inammissibilità della proposizione di motivi nuovi inviati dal p.m. via PEC alla cancelleria della Cassazione, non essendo tali modalità conformi alle disposizioni ex artt. 582 e ss. c.p.p., essendo tassativa la modalità di presentazione delle impugnazioni e non essendo stata tale modalità derogata dalle previsioni introdotte dall'art. 24, c. 4, del D.L. n. 137/2020, mancando inoltre l'individuazione, tramite necessarie norme tecniche, dell'indirizzo PEC abilitato alla ricezione e delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi.

Il caso

Il caso scrutinato dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto un provvedimento del Tribunale del riesame di Bologna con il quale venivano annullate alcune misure cautelari inflitte dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il quale lamentava la violazione di più articoli del codice penale (per la precisione: art. 270-bis, 416, 423 e 414 c.p.).
In aggiunta ai predetti profili di impugnazione, il Pubblico Ministero ricorrente faceva pervenire motivi nuovi con i quali denunciava la violazione di legge, in relazione all'art. 270-bis c.p., e sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame, sarebbe stato irrilevante, per configurare il delitto oggetto di indagine, la commissione di reati-scopo da parte dell'associazione terroristica, essendo all'uopo sufficiente l'esistenza di un'organizzazione che renda almeno possibile la loro realizzazione.

La questione

La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda l'ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione, depositati a mezzo posta elettronica certificata dal Pubblico Ministero verosimilmente in applicazione dell'art. 24, comma 5, d.l. 137 del 2020 il quale prevede che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (che si depositano attraverso il cosiddetto portale dei depositi penali, ndr), fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.

Poiché la risposta della Suprema Corte è stata negativa ed ha sanzionato il deposito con l'inammissibilità, appare opportuno valutare la correttezza delle argomentazioni fornite a supporto di tale decisione, avuto anche riguardo alle pesanti ricadute che essa è destinata ad avere su numerosi processi in corso e sui diritti dei cittadini.

Ulteriore elemento da tenere presente è che alla data del deposito effettuato dal Pubblico Ministero non erano ancora state emanate le specifiche tecniche previste dalla suddetta norma.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione giuridica fornita dalla Suprema Corte, lo si premette, appare assolutamente non condivisibile anche perché irrispettosa dei principi che il supremo consesso stesso richiama.

In estrema sintesi, la sanzione dell'inammissibilità è fondata sulle seguenti argomentazioni:

  • nel processo telematico, anche penale, l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale potrebbe avvenire “solo nei limiti stabiliti dal regolamento ministeriale” di cui alle regole tecniche previste dal d.m. 44 del 2011, perché così disporrebbe l'art. 4 d.l. 193 del 2009;
  • in conseguenza di tale argomentazione, l'equiparazione tra PEC e posta raccomandata (solo attraverso la quale sarebbe possibile il deposito dell'atto di impugnazione) potrebbe aver luogo nei soli limiti previsti dalle sopra citate regole tecniche, che però nulla dispongono in tal senso. A tale considerazione si aggiunge inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato la specifica rilevanza dell'accertamento dell'identità di colui che sottoscrive l'atto, con particolare riguardo agli atti di impugnazione, sicché la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale, strumentale alla verifica della legittimazione di colui che la propone (costituente condizione di ammissibilità della stessa: art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), che non potrebbe essere perciò surrogata dalla sua semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica. Secondo l'estensore, infatti, la posta elettronica certificata non attribuirebbe la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario; detta funzione spetterebbe invece alla sola firma digitale.
  • a tali considerazioni sullo strumento di trasmissione si aggiungono poi quelle riguardanti l'interpretazione dell'art. 24 d.l. 137 del 2020, in particolare dei commi 4 e 5, che, come noto, consentono invece il deposito di atti, documenti e istanze per il tramite della posta elettronica certificata, previa peraltro l'emanazione di apposite specifiche tecniche da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (che al momento della pubblicazione della sentenza non erano state emanate). Su tale punto la Corte è molto netta e giunge ad affermare che tale modalità di deposito sarebbe riferita ai soli atti rivolti agli uffici della Procura della Repubblica, nel caso in cui non fossero abilitati all'utilizzo del portale dei depositi penali; tale interpretazione, si sostiene, non sarebbe suscettibile di modifica neppure dopo l'emanazione delle specifiche tecniche (nelle more effettivamente intervenute con il provvedimento del 9/11/2020 che elenca, tra l'altro, gli indirizzi di posta certificata per l'invio degli atti oggetto di deposito). Secondo la Corte, infatti, l'eventuale, successiva, adozione di dette specifiche da parte del direttore generale dei sistemi informativi non varrebbe ad attribuire efficacia al deposito telematico degli atti di impugnazione, ancorché fossero individuati i formati degli atti e gli indirizzi elettronici; ciò perché - in difetto di una previsione normativa che, in deroga al codice di rito, al d.l. n. 193 del 2009 e al regolamento di cui al d.m. n. 44 del 2011, consenta di attribuire valore legale agli atti trasmessi con la PEC – mancherebbe il necessario supporto delle ulteriori specifiche di cui al D.M. citato, art. 35, chiamate ad abilitare, tra l'altro, l'uso della firma digitale in modo da assicurare la provenienza certa dell'atto dal soggetto di cui deve essere verificata la legittimazione a proporre lo specifico rimedio impugnatorio.
Osservazioni

1. La pronuncia in commento è destinata ad avere, già nel breve termine, pesanti ricadute sulle impugnazioni depositate dai difensori col mezzo telematico, tant'è che il Tribunale del Riesame di Milano, prima, e quello di Napoli, poi, non hanno tardato a rendere noto il proprio orientamento adesivo alla prima pronunzia sull'argomento emessa dalla Corte di Cassazione.

Se la valutazione degli effetti nefasti di una simile interpretazione costituisce il “guardar la luna” dei diritti dei cittadini sacrificati, per una volta vogliamo osservare “il dito”, ossia valutare la l'iter argomentativo seguito dalla Corte, perché già ad un primo e sommario esame la pronuncia in commento appare profondamente errata e viziata da una incompleta valutazione dell'attuale contesto normativo. Quasi che dieci anni di norme sulla digitalizzazione e di correttivi del CAD siano passati inosservati agli occhi dei supremi giudici.

2. Il principio affermato nella sentenza qui in commento muove dal presupposto che l'art. 4 d.l. 193 del 2009 avrebbe impresso all'intera normativa sul processo telematico un carattere di specialità rispetto alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005). La norma in parola contiene sostanzialmente due previsioni: la prima (comma 1) demanda al Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro della P.A. e con il CNIPA (divenuto poi DigitPA ed oggi AgID) l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la seconda contiene la previsione secondo cui nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Il regolamento fu effettivamente emanato con il d.m. n. 44 del 2011, fatto a sua volta oggetto di due operazioni di restyling, prima con il d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e poi con il d.m. 3 aprile 2013, n. 48. Esso venne poi integrato con le specifiche tecniche, ivi previste dall'art. 34, e segnatamente con il provvedimento del DGSIA del 18 Luglio 2011, poi sostituito da un nuovo provvedimento il 16 aprile 2014.

3. Tralasciando le vicende normative più risalenti (il d.p.r. 123 del 13 febbraio 2001 - sui cui problemi di coordinamento col d.m. n. 44 del 2011 si potrebbero scrivere pagine e pagine senza giungere ad una conclusione convincente - e l'art. 51 del d.l. 15 giugno 2008 n. 112), va qui ricordato che la normativa sul processo telematico non è rimasta affatto immutata dal 2011 (o dal 2014) ad oggi. Al riguardo, va segnalata anzitutto la disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. del decreto-legge 18 Ottobre 2012, n. 179, alcune delle cui statuizioni sono intervenute anche su fattispecie originariamente delegificate nel d.m. n. 44 del 2011, e persino sul suo art. 35, ripetutamente richiamato nella sentenza in commento, la cui portata è stata sensibilmente ridimensionata. E vanno ricordati i commi 4 e 9 dell'art. 16, recanti la previsione (per limitarci all'aspetto processual-penalistico) delle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato ed anche l'art. 16, comma 10, che, col previsto accertamento di funzionalità dei servizi telematici, sottrae campo di operatività all'art. 35 del d.m., fulcro della decisione qui in commento. Per altro verso, qui rilevante sotto il profilo dell'interpretazione della specialità delle disposizioni in materia di processo telematico, va pure menzionato l'art. 16-bis che, dettando in maniera cogente i tempi dell'avvio dell'obbligatorietà dei depositi in modalità telematica nel processo civile, ha del tutto cassato la necessità dell'accertamento della funzionalità dei sistemi ex art. 35.

4. Di portata senz'altro più rilevante, ai fini del tema in discorso, è tuttavia l'art. 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, introdotto con l'art. 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, anch'esso quindi lex posterior rispetto al d.l. 193/2009, più volte citato dalla Corte di Cassazione. Tale norma, inserita in un contesto di adeguamento delle normative sulla digitalizzazione alla disciplina dell'UE contenuta nel Regolamento UE n. 910/2014, entrato in vigore il 1° luglio 2016, dispone espressamente che le norme del codice “si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.

A seguito della ricordata novella, la prospettiva è stata quindi completamente rovesciata rispetto al passato e il CAD è divenuto un corpus di diretta e immediata applicazione anche per i processi telematici, laddove le sue norme non siano derogate da norme speciali. L'inciso “salvo che non sia diversamente disposto” obbliga infatti l'interprete a ricercare, tra le disposizioni contenute nell'affastellato normativo che regola il processo telematico, le norme positive regolanti una determinata fattispecie e, ove non rinvenute, determina l'applicabilità ai processi telematici delle norme del codice dell'amministrazione digitale, con la conseguenza che la disciplina generale del CAD., a sua volta integrata da quella unionale contenuta nel Regolamento eIDAS, non possono essere affatto ritenute tamquam non essent. Su tale ultimo punto,la facile obiezione, secondo cui lo stesso eIDAS non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma (art. 2, comma 3), non può valere ad escludere la validità ed efficacia della firma digitale quale strumento di identificazione dell'autore di un documento informatico proprio in ragione del fatto che tale validità è ora riconosciuta – per quanto nel contesto di una disposizione dettata dall'emergenza - proprio da una norma nazionale di rango primario, qual è l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020 n.137: e ciò anche alla luce del principio di non discriminazione dei documenti elettronici e delle firme elettroniche dettati rispettivamente dagli artt. 25 e 46 del Regolamento europeo.

5. Il presupposto di partenza da cui muove la sentenza qui in commento, secondo cui vi sarebbe “una norma primaria che deroga alla diretta applicazione delle disposizioni del CAD (Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005) nel processo penale (e civile); l'art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) del decreto-legge n. 193 del 2009” non quindi è esatto. La norma primaria in parola non contiene alcuna prescrizione in ordine alle modalità di deposito telematico, essendo caduta la scelta sulla posta certificata solo con il d.m. n. 44 del 2011. Essa prevede espressamente, al comma 2, la PEC solo per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, ma non anche per i depositi, per i quali dispone, come detto, l'art. 13 del d.m. La scelta della PEC per i depositi civili ha poi avuto una copertura da una norma primaria solo con il d.l. 179/2012 all'art. 16-bis, comma 7, laddove si parla delle due ricevute PEC che attestano il deposito.

Si può allora dire con assoluta certezza che l'unico profilo di specialità rinvenibile nel citato art. 4 risiede nell'aver attribuito la potestà regolamentare al Ministro della Giustizia, e ciò in deroga all'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Tale fraintendimento condiziona naturalmente anche il ragionamento a valle, teso a dimostrare che la posta elettronica certificata nel processo penale non garantirebbe l'identificazione certa del mittente e sarebbe altresì impossibile utilizzare nel processo penale la firma digitale, unico strumento idoneo a garantire la riconducibilità dell'atto digitale alla parte.

Intanto, il primo dei due assunti non risponde a verità. Va qui ricordato che gli indirizzi PEC (rectius: i domicili digitali) degli avvocati vengono comunicati al Reginde e all'INI-PEC dai rispettivi Ordini di appartenenza, con un meccanismo tale da generare una corrispondenza biunivoca tra il codice fiscale dell'avvocato (adoperato come strumento di “disambiguazione”) e l'indirizzo pec. Peraltro, tali indirizzi di spedizione sono gli stessi che le cancellerie adoperano per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, sicché nei fatti è già totalmente garantita l'identificazione del mittente: non si comprende infatti come sia possibile ritenere un determinato domicilio digitale idoneo a garantire la conoscenza (o la conoscibilità) di notificazioni di cancelleria dirette ad un determinato avvocato e al tempo stesso negare che quel medesimo domicilio digitale, utilizzato ai fini dell'invio di un messaggio certificato, non ne garantisca la provenienza.

A ciò si aggiunga che, per effetto della novella introdotta dall'art. 7 del d.lgs. 179/2016 e con l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 6-bis del CAD, secondo cui "l'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies", gli indirizzi PEC inseriti in INI-PEC finiscono col divenire attributi dell'identità digitale dei soggetti, con buona pace per la tesi del supremo Collegio. La quale par essere ancor più fuori dal mondo reale nel momento in cui pone come pietra di paragone il deposito a mezzo posta raccomandata, che certamente non è preceduto da alcuna forma di identificazione del soggetto che accede all'ufficio postale e, ancor prima, del soggetto che verghi una sottoscrizione con una sigla in calce ad un atto processuale analogico.

Quanto alla firma digitale, contrariamente a quanto si legge nella sentenza in commento, essa trova eccome cittadinanza nel d.m. n. 44 del 2011, prevista com'è dall'art. 12, lett. d) del Provvedimento DGSIA del 16 Aprile 2014 ed essendo la stessa disciplinata, in via generale, dal codice dell'amministrazione digitale, le cui disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e soprattutto 24 sono di portata generale ed applicabile a qualsivoglia fattispecie.

6. L'unico profilo “specializzato” dall'art. 4 d.l. 193 del 2009, all'esito dell'evoluzione normativa sopra descritta, resta quindi – come detto - quello della competenza in capo al Ministro della Giustizia in materia di regole tecniche, anche dopo la modifica dell'art. 71 C.A.D. che ha attribuito tale potestà generale all'AgID. Volendo tirar le somme, le ragioni del profondo dissenso al principio dettato dalla sentenza in commento fin qui illustrate possono essere così ricapitolate:

1) L'adozione di strumenti di deposito diversi da quelli dettati dal d.m. n. 44 del 2011, e segnatamente l'invio degli atti processuali a mezzo posta elettronica certificata non è affatto impedita dall'essere tuttora vigente l'art. 4 d.l. 193 del 2009 e men che meno la normativa regolamentare che da esso trae origine.

2) Le norme del codice dell'amministrazione digitale, anche per effetto della previsione contenuta all'art. 2, comma 6 del CAD, sono direttamente applicabili ai processi telematici in tutte quelle fattispecie non diversamente regolate da disposizioni ad hoc;

3) Ben può una norma primaria, in quanto lex posterior, derogare alla previsione del citato art. 4, dettando regole applicabili ai processi e, a fortiori, la stessa norma primaria ben può derogare alla normativa regolamentare di cui al d.m. n. 44 del 2011.

4) La firma digitale è adoperabile ai fini della sottoscrizione degli atti di parte, per effetto della previsione contenuta nelle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020 e così pure la posta elettronica certificata.

7. Ancor più deboli appaiono poi le argomentazioni volte a restringere il campo di applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del d.l. 137 del 2020.

Non pare innanzitutto possa trovare cittadinanza l'argomentazione secondo cui si sarebbe demandato, con la recente norma emergenziale, al DGSIA una sorta di potere integrativo della norma primaria. La Suprema Corte afferma testualmente essere “dubbio che un provvedimento dirigenziale di natura tecnica possa derogare a precise previsioni di rango primario che regolano il deposito di significativi atti del processo penale, come - per quanto qui interessa - le impugnazioni, per i quali sono stabilite modalità e forme particolari, in mancanza di una espressa deroga contenuta in una norma di livello sovraordinato”.

Anche tale assunto non è condivisibile, atteso che il provvedimento dirigenziale in questione non ha apportato alcuna deroga alla norma primaria ma ha semplicemente fornito un elenco di indirizzo PEC degli uffici ai quali indirizzare i depositi, che quella stessa norma primaria consente, e ha individuato le caratteristiche di formazione e sottoscrizione dell'atto, in assoluta linea di continuità con le specifiche tecniche già dettate per il processo civile telematico con il provvedimento del 16 aprile 2014, con lo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale e con le regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del codice stesso (segnatamente, il dpcm 13/11/2014 quanto alla formazione dei documenti; il dpcm 22/2/2013 quanto alle firme elettroniche ed il d.m. 68/2005 quanto alla posta elettronica certificata).

8. Si giunge così ad un altro punto nevralgico e fallace della sentenza in commento e cioè che i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.l. 137 del 2020 sarebbero da riferirsi ai soli depositi presso la Procura della Repubblica non effettuabili attraverso il portale dei depositi penali.

Una simile conclusione appare errata sia sotto i profili delle regole di ermeneutica letterale e teleologica.

Sotto il primo profilo occorre osservare che:

- il legislatore fa riferimento a “tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2”, nient'affatto restringendo l'ambito di applicazione agli atti processuali ed ai documenti indirizzati alla sola Procura della Repubblica;

- al comma quinto si fa riferimento al “personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari”: ora, è noto che le “segreterie” sono uffici della magistratura requirente mentre i cancellieri sono ausiliari della magistratura giudicante, in guisa tale che la norma non si è affatto riferita solo ai depositi presso le Procure della Repubblica.

In secondo luogo, il principio affermato dalla S.C. si scontra frontalmente con l'interpretazione teleologica della norma.

È abbastanza evidente che, in periodo di pandemia, ove l'esigenza è quella di limitare gli accessi agli uffici giudiziari ed i conseguenti assembramenti, l'intenzione del legislatore sia stata quella di dettare una disciplina uniforme in grado di applicarsi a tutti i tipi di depositi processuali, ivi inclusi i gravami. Salvo che a chi scrive sfugga qualche notizia clamorosa, non consta infatti che l'accesso agli uffici delle Procure sia conclamata fonte di contagio mentre gli altri uffici giudiziari risultino coperti da immunità virologica.

9. Ancor meno attendibile appare il tentativo di ricondurre l'intervento legislativo d'urgenza dello scorso ottobre 2020 al mero ristretto ambito di norma emergenziale destinata a sopperire ai malfunzionamenti del Portale dei Depositi Telematici, sul presupposto che il comma 4, a differenza del comma 1, che disciplina il predetto portale, non conterrebbe l'espressa deroga al d.l. 193 del 2009.

Anche tale ragionamento appare illogico, posto che, come si è detto sopra, ci si trova in presenza di una norma posteriore, di pari rango al d.l. 193 del 2009 e di rango superiore al d.m. n. 44 del 2011, che quindi può certamente fornire una disciplina differente rispetto alla legislazione previgente.

Peraltro, a ben vedere, il d.m. n. 44 del 2011 regola il deposito dei soggetti abilitati esterni prevedendo che esso venga effettuato mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi quale risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e che la ricevuta di consegna della stessa PEC costituisca attestazione della data del deposito (art. 13, dm 44/2011), demandando poi al provvedimento del DGSIA per quanto concerne le specifiche tecniche. Nel caso del d.l. 137/2020 ci si trova di fronte al medesimo scenario, con una norma che disciplina, in via generale ed astratta, la possibilità di deposito a mezzo PEC e demanda poi al provvedimento dirigenziale per l'emanazione della disciplina di dettaglio.

È la disciplina tecnica che differisce nell'un caso dall'altro, dacché nel processo civile telematico si è scelta la PEC accompagnata dal file contenente i dati strutturati del deposito, mentre per il deposito degli atti del processo penale si è optato, nei tempi scanditi dall'emergenza pandemica, per l'invio di un messaggio di posta certificata contenente il solo atto processuale sottoscritto digitalmente ed i relativi allegati.

Ciò che conta è che tutto questo sia frutto di una scelta consapevole del legislatore e non di una violazione del sistema delle fonti.

Ed al pari, ben può una norma primaria, qual è l'art. 24 d.l. 137 del 2020, consentire il deposito a mezzo PEC senza il previo espresso accertamento della funzionalità dei sistemi di cui all'art. 35 d.m. 44 del 2011, che è fonte gerarchicamente inferiore e comunque anteriore alla norma de qua. Ed anzi giova sottolineare che, per quanto riguarda le funzionalità del processo penale telematico, non vi è alcuna norma corrispondente a quella che nel processo civile è dettata dall'art. 16, co. 8, d. lgs. 179 del 2012 che presuppone il preventivo accertamento di funzionalità dei sistemi. Nel caso del processo penale telematico è una norma primaria (l'art. 24 d.l. 137 del 2020, appunto) che accerta che le PEC individuate dal decreto del DGSIA costituiscono valido domicilio digitale per indirizzare i depositi. Oppure, ragionando a contrario, è l'individuazione del DGSIA che attesta implicitamente che quelle caselle funzionano, senza che sia necessario riportarsi all'art. 35.

In ogni caso ci si trova di fronte ad una disciplina completamente differente da quella del processo civile telematico, che non può dunque essere utilizzato come metro di paragone, men che meno per sostenere un'interpretazione in chiaro contrasto con lo spirito delle norme in commento.

10. La Corte di Cassazione, come ultima argomentazione a supporto delle proprie tesi, afferma che non sarebbe individuato, per gli uffici giudiziari penali, il repository documentale nel quale dovrebbe essere inserito e conservato l'atto telematico; secondo la Corte mancherebbe in sostanza “un archivio elettronico che, a norma dell'art. 20 del CAD, dovrebbe rispettare le linee guida emanate in attuazione di detto D.Lgs. e che, per quanto riguarda l'applicazione in campo giudiziario, sarebbe disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 9 n. 44 del 2011”.

Pur prescindendo dalla totale confusione in cui incorrono i giudici tra sistemi documentali e sistemi di conservazione, questi ultimi nient'affatto disciplinati dal d.m. n. 44 del 2011, e pur tralasciando il fatto che il CAD non disciplina affatto gli “archivi elettronici” (rectius, digitali) nell'art. 20 ma semmai negli art. 43 e seguenti, è di tutta evidenza che tale affermazione non rispetta la gerarchia delle fonti che la stessa Suprema Corte dichiara di voler chiarire.

Di nuovo occorre ricordare che una norma primaria (il comma quinto dell'art. 24) ha individuato le modalità per inserire l'atto nel fascicolo telematico (ove esista, riferendosi evidentemente al TIAP) o per annotare la data di ricezione della PEC laddove non esista ancora il fascicolo telematico (negli altri uffici giudiziari). Si prevede infatti che “ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio”, e conseguentemente con un'attività certificativa demandata al cancelliere che sopperisce alla (momentanea) assenza di adeguati sistemi informatici a disposizione degli uffici giudiziari per la gestione degli atti processuali e di documenti in formato digitale.

La norma dunque contiene anche una disciplina relativa alla gestione documentale, forse criticabile, ma sicuramente coerente con l'urgenza, con la situazione emergenziale e con le esigenze di prevenzione dal contagio e di distanziamento sociale. Né si potrà dire che essa non rispetti il d.m. n. 44 del 2011, rispetto al quale, come le precedenti disposizioni esaminate, si pone su un piano del tutto differente.

CONCLUSIONI

In conclusione, in accordo con la prima dottrina che si è già espressa sul punto si può affermare che “la Suprema Corte, sulla scorta della storica diffidenza verso l'utilizzo delle PEC nel processo penale, abbia voluto anticipatamente forzare la mano con la sentenza in commento, introducendo una lettura preventiva della disciplina introdotta, ma miope, che tuttavia non coglie né la drammaticità storica del momento emergenziale che la Giustizia sta vivendo tutti i giorni nei corridoi e nelle cancellerie dei Tribunali, né tantomeno la complessiva architettura del processo penale telematico, ben più ampia e complessa del mero richiamo all'art. 4 d.l. 193 del 2009 e al C.A.D., tentata dai Giudici Supremi.

E quello che più preoccupa è il fatto che tale orientamento sia stato fatto proprio, senza alcuna reale meditazione, da molti uffici giudiziari.