Il decorso dei termini per la liquidazione dell’indennizzo INAIL non fa cessare la sospensione della prescrizione

La Redazione
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27 Novembre 2020

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'INAIL...

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'INAIL. Il decorso dei termini per la liquidazione, dunque, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

La Corte d'appello respingeva la domanda avanzata dal lavoratore per l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2020 per il danno biologico subito in seguito all'infortunio sul lavoro. La Corte accoglieva anche l'eccezione di sospensione della prescrizione avanzata dall'INAIL per la definizione del procedimento amministrativo.

Proposto ricorso per cassazione, la S.C. lo accoglieva ricordando quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11928/19. Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112, d.P.R. n. 1124/1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore».

Ne deriva, afferma la Cassazione, «il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata».

(Fonte: Diritto e Giustizia)